Con la delibera della Conferenza delle Regioni del 13 novembre 2008, in attesa dei chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione pubblica, si conferma l’impianto della precedente deliberazione del 9 ottobre con alcune puntualizzazioni:

1) Si indica espressamente l’indennità di specificità medica come voce retributiva da non decurtare, in quanto facente parte del trattamento fondamentale.

2) Si precisa che la retribuzione di posizione minima contrattuale da non decurtare è quella di parte fissa e variabile che attualmente costituisce la retribuzione di posizione unificata.

3) Si chiarisce che l’indennità di esclusività, data la natura di trattamento economico strettamente legato al sistema delle incompatibilità vigente per la Dirigenza Medica, non deve essere decurtato.

4) Per quanto riguarda la retribuzione di risultato si chiarisce che qualora l’azienda abbia accordi sindacali e relative procedure di valutazione e premiazione in cui nessun effetto sia annesso alla presenza in servizio, non dovrà assumere alcun provvedimento riduttivo. Nel caso in cui siano in essere sistemi premiali in cui sia espressamente prevista come indicatore di performance la presenza in servizio dovranno essere previste decurtazioni proporzionali alla quantità di assenze verificatesi.

Trova pertanto conferma l’interpretazione dell’Anaao Assomed che identificava nella retribuzione di posizione variabile aziendale eccedente la retribuzione di posizione unificata e nel salario di risultato laddove prevista la presenza in servizio come indicatore per il raggiungimento degli obiettivi, le sole voci stipendiali da decurtare.
Vi chiediamo di vigilare affinchè questa interpretazione sia correttamente applicata e di segnalare eventuali attuazioni difformi.

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