ALLE TESTATE GIORNALISTICHE E RADIO TV
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
in persona del Presidente MARIO MONTI
MINISTERO DELLA SALUTE
in persona del Ministro p.t. On. Renato Balduzzi
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
in persona del Ministro p.t.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
in persona del Ministro p.t.
TRIBUNALE DEI MINISTRI
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
Oggetto: ISTANZA AI PARLAMENTARI DI NON APPROVAZIONE DELL’ART. 15 DEL TESTO DECRETO “BALDUZZI” RELATIVO ALLA FONDAZIONE ONAOSI E DENUNCIA PENALE DEL MINISTRO BALDUZZI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 323 E 650 C.P.
Il CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti – , con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini n. 73 – c.a.p. 00195, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSNGPP49A29H798I), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H70EI – fax. 06-37353067; pec carlorienzi@
premesso che:
- Nello scorso mese di luglio il Codacons, appresa la notizia relativa alla volontà dell’On. Balduzzi di emettere un decreto per negare la restituzione da parte dell’ONAOSI alle categorie dei medici, farmacisti, veterinari ed odontoiatri dei contributi da questi ultimi versati negli anni 2004-2007 e dichiarati illegittimi dalla C. Cost. con sentenza n. 190/2007, lo diffidava con atto del 18 luglio 2012 ad “… adottare qualunque atto con il quale ven[isse] di fatto annullato l’obbligo restituivo incombente sull’Onaosi sin dal 2007 e mai adempiuto nei confronti delle categorie contributive dei medici, farmacisti, odontoiatri e veterinari e ciò in quanto l’adozione di un simile decreto si porrebbe in stridente ed inconciliabile contrasto con il disposto della Corte Costituzionale n. 190/2007”evidenziando che “ l’adozione di un simile provvedimento comporterebbe l’eventuale configurazione di fattispecie penalmente rilevanti di cui agli artt. 323 e 388 c.p.”. Nel medesimo atto, inoltre, il Codacons chiedeva al Ministro Balduzzi di dare “delle specifiche disposizioni alla Fondazione Onaosi per la restituzione immediata ai contribuenti aventi diritto dei 450 milioni di euro accantonati, diversamente verificandosi un incostituzionale nonchè illegale svuotamento del disposto della Coste Costituzionale n. 190/2007”.
- Tale atto veniva anche inviato per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze ed infine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
- L’On. Balduzzi, dunque, manifestava nel mese scorso l’idea di adottare un decreto per sanare l’enorme contenzioso che è insorto successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007 con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionali i contributi riscossi dalla Fondazione Onaosi negli anni 2003-2007.
- E’ opportuno ribadire che la Corte Costituzionale, con la più volte richiamata sentenza n. 190 del 2007, ha dichiarato l’art. 2 lettera E) della Legge 306 del 1901 incostituzionale perché “…a tali contributi (…) va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall’art. 23 Cost., e premesso che tale parametro configura una riserva di legge di carattere “relativo”, che deve ritenersi rispettata (…) purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile DAGLI INTERVENTI LEGISLATIVI che riguardano l’attività dell’amministrazione (…) la disciplina censurata non risponde a detti requisiti, in quanto SI LIMITA A CONFERMARE L’OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRIBUTO, SENZA OFFRIRE ALCUN ELEMENTO, NEANCHE INDIRETTO, IDONEO AD INDIVIDUARE CRITERI ADEGUATI ALLA CONCRETA QUANTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI. (…) restano completamente in ombra le valutazioni sulle entità e contributi obbligatori (…)”.
- Detto in altri termini la norma (art. 2 lettera E della Legge 306 del 1901) si pone in netto contrasto con l’articolo 23 Cost., in quanto non determina in via preventiva né in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui deve ispirarsi il consiglio di amministrazione della Fondazione, senza che sia possibile desumere aliunde detti criteri, di fatto violando la riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte. Infatti, il contributo in esame per gli anni 2003 – 2007 è stato determinato con atto unilaterale da parte del C.d.A. della Fondazione O.N.A.O.S.I.
- Ora l’intenzione DELL’ON. BALDUZZI (di adottare un decreto per sanare l’enorme contenzioso insorto successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007) si è concretizzata nel testo del decreto in cui si legge, all’art. 15:
comma 8:
“ Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione Onaosi, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonché in 11 per il 2007. Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dall’articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è anch’essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al primo periodo.
comma 9:
“ Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 14 per il periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione è stabilita la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo del presente comma. L’Onaosi è comunque autorizzato a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti all’Onaosi, quanto disposto dal decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222”.
*
Tali disposizioni contenute nel Decreto Balduzzi sono incostituzionali illegittime perché rientranti nella nozione tipica di LEGGE PROVVEDIMENTO.
Diciamo innanzitutto che la Corte Costituzionale – in virtù della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. – aveva richiesto un intervento legislativo per stabilire i contributi da versare all’ONAOSI, ma tale intervento doveva limitarsi alla determinazione di CRITERI ADEGUATI di cui il Consiglio di Amministrazione dell’ONAOSI avrebbe dovuto tener conto nella concreta determinazione del contributo a se stessa dovuto (cfr. disposto della sentenza n. 190/2007 innanzi trascritto).
Invece, con il Decreto Balduzzi si stabilisce l’entità del contributo per gli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 e 2007 e si interviene su un contenzioso che ha impegnato e sta impegnando DA ANNI la magistratura, azzerandolo con evidente svantaggio per i contribuenti e grandissimo vantaggio per la fondazione che continuerebbe a trattenere INDEBITAMENTE somme INGENTI DA RESTITUIRE A MIGLIAIA DI ITALIANI.
Ebbene, tale decreto presenta (nelle disposizioni di cui al comma 8 e 9 dell’art. 15) tutte le caratteristiche della legge provvedimento.
Per utilizzare le parole di una dottrina autorevole (Rescigno: leggi provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente illegittime) si rileva che: OGNI QUAL VOLTA LA LEGGE PREVEDE OBBLIGHI O DIVIETI O COMUNQUE SVANTAGGI PER GLI INDIVIDUI DEVE ESSERE GENERALE ED ASTRATTA, E L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE GENERALE ED ASTRATTA AI SINGOLI INDIVIDUI O SPETTA, SULLA BASE ED IN CONFORMITA’ DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE, DIRETTAMENTE AL GIUDICE, O, SULLA BASE ED IN CONFORMITA’ DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE, SPETTA PRIMA AD UN ATTO AMMINISTRATIVO E POI INDIRETTAMENTE PUR SEMPRE AL GIUDICE (POSTO CHE TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI DA CHIUNQUE COMPIUTI DEVONO ESSERE GIUSTIZIABILI). IN QUESTO CASO NON HA ALCUNA IMPORTANZA CHE LA LEGGE CHE SI RIVOLGE AD UN INDIVIDUO O A SINGOLI INDIVIDUI SIA MERAMENTE ESECUTIVA DI PRECEDENTE LEGGE OPPURE INNOVATIVA ENTRO IL SISTEMA LEGISLATIVO: NELL’UN CASO E NELL’ALTRO ESSA E’ INCOSTITUZIONALE.
CIO’ DETTO, E’ EVIDENTE CHE LE DISPOSIZIONI (COMMA 8 E 9 DELL’ART. 15 DEL DECRETO BALDUZZI) NASCONO AFFETTE DAL VIZIO GRAVISSIMO DELL’INCOSTITUZIONALITA’ E NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI IN CUI TALE DECRETO FOSSE APPROVATO, SI INTRODURREBBE NELL’ORDINAMENTO UNA LEGGE INCOSTITUZIONALE CHE DAREBBE CERTAMENTE ADITO A NUOVI CONTENZIOSI E APPESANTIREBBE ANCORA UNA VOLTA IL CARICO DEI MAGISTRATI CHE TRA L’ALTRO HANNO INDAGATO SULLA VICENDA, STANNO ATTUALMENTE INDAGANDO E SI SONO GIA’ PRONUNCIATI CON SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2007.
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La scrivente associazione ritiene che con l’approvazione di un simile decreto (art. 15) si sottrarrebbero di fatto 450 milioni di euro che devono essere restituiti ai medici, farmacisti, veterinari ed odontoiatri italiani.
Su tale vicenda stanno attualmente indagando le Procure della Repubblica ed Esistono migliaia di sentenze che riconoscono il diritto di 750000 medici italiani di avere indietro i contributi che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimamente incassati dall’ONAOSI, un ente quest’ultimo che con tutti quei soldi dice di assistere 4000 orfani di medici …che evidentemente sono trattati alla stregua di Rockfeller!!
Inoltre, sempre con l’approvazione di un simile decreto sarebbe di fatto annullata con una norma incostituzionale una sentenza della Corte Costituzionale (n. 190/2007) che ha deciso che i soldi debbano essere restituiti.
l’approvazione di un eventuale decreto con il quale dovesse ritenersi l’ONAOSI non più obbligata alla restituzione dei contributi per gli anni 2003-2007 si porrebbe in evidente contrasto con il disposto della Corte Costituzionale N. 190/2007.
Con la suddetta pronuncia, la Corte ha riconosciuto che il modulo procedimentale contemplato dalla legge, e integrato dall’approvazione interministeriale della delibera del Consiglio di amministrazione ONAOSI, NON PUO’ FUNGERE DA FATTORE DI INVERAMENTO DELLA RISERVA DI LEGGE, in quanto non ‘entrerebbe’ nella concreta determinazione dell’onere imposto, ma rimarrebbe confinato ad una attività di vigilanza sulla gestione e sul bilancio dell’ente interessato, con la conseguente INCAPACITA’ DI ASSURGERE A LIMITE (PROCEDURALE) ADEGUATO A DARE SOSTANZA GARANTISTICA ALL’ISTITUTO PRESCRITTO DALL’ART. 23 COST.
Esso sarebbe cioè estraneo alle modalità di realizzazione della riserva relativa, la quale, concepita in termini così ridotti, NON sembrerebbe più in grado di mantenere vivo e operante il significato di “AUTOIMPOSIZIONE”, ovvero il principio del necessario concorso del popolo (tramite i suoi rappresentanti) alle scelte che incidono sui propri diritti (di proprietà e di libertà), quale ESSENZA DEMOCRATICO-GARANTISTA DELLA RISERVA, NONCHE’ SUPREMO CANONE ORDINATORE DELLO STATO PLURALISTA.
Data, infatti, per assodata la possibilità di ottemperare alla funzione garantista della riserva ex art. 23 Cost. per il tramite di procedure consultive, collaborative e di controllo, una simile impostazione implica l’esigenza di discriminare fra una pluralità di moduli procedimentali, al fine di verificare quali di tali forme di partecipazione al momento definitorio dell’onere imposto, o di controllo ex post, possano manifestarsi come requisiti applicativi sufficienti della riserva relativa di legge prevista dalla norma costituzionale.
Non sembra infatti possibile e/o opportuno allargare eccessivamente la capacità “sostitutiva” della dimensione procedurale, fino ad attribuirle a priori, e in ogni caso, il valore di elemento di concretizzazione della riserva parziale di legge.
Occorre piuttosto domandarsi fino a che punto il ‘giusto procedimento’ può risultare compatibile con (e servente) la riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23 Cost.
Una siffatta ‘apertura’ e flessibilizzazione dei modelli che danno contenuto alla riserva di legge rischia di produrre una ‘SVALUTAZIONE’, ovvero un ‘ASSOTTIGLIAMENTO’ del nucleo di “RIGIDITA’ ” che la riserva (ancorché relativa) deve conservare, allo scopo di non disperdere la propria RATIOGARANTISTICA.
E quando la prassi applicativa dell’istituto è rappresentata unicamente, come nel caso in esame, da schemi procedurali, E’ MESSA IN DISCUSSIONE LA STESSA VALENZA DEMOCRATICA DELL’ISTITUTO DELLA RISERVA DI LEGGE, pure intrinsecamente connessa al disposto costituzionale racchiuso nell’art. 23.
L’attività chiamata ad integrare la manifestazione di volontà dell’organo impositore – sia essa di consulenza o di controllo – non sempre è in grado di ‘surrogare’, in termini garantistici, la funzione, propria del precetto legislativo, di fornire e rendere conoscibili i criteri su cui fondare il calcolo della prestazione patrimoniale dallo stesso prevista. Ne deriva che le caratteristiche del procedimento con cui viene in essere l’atto impositivo non sempre appaiono suscettibili di porsi in rapporto di completa compensazione con la definizione oggettiva dei parametri di quantificazione operata dalla legge.
L’impressione che suscita la decisione della Corte Costituzionale sembra dirigersi verso un tentativo di RECUPERARE IL PROCESSO DI RELATIVIZZAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE (non assoluta) che ha accompagnato nel tempo la tendenza della giurisprudenza costituzionale ad ampliare l’ambito applicativo del concetto giuridico di prestazione imposta.
La riserva di legge non può in ogni caso distaccarsi dal suo più intimo significato, connesso ad una ‘inedita’ accezione di “CENTRALITA’ PARLAMENTARE”, intesa come idoneità dell’Assemblea rappresentativa ad esprimere e sintetizzare la complessità degli interessi e delle istanze sociali, proponendone una equilibrata mediazione.
Ed è per questa ragione che, anche nella conformazione più ‘debole’, o relativa, della riserva, il precetto legislativo, nel suo compito (costituzionalmente assegnato) di fornire la ‘struttura’ di base della materia regolata, non sembra poter essere del tutto sprovvisto del contenuto necessario a sintetizzare i presupposti minimali postulati dalla riserva di legge, per essere invece in questo compito ‘rimpiazzato’ da ‘altri’ soggetti e da ‘altre’ procedure rispetto agli attori e alle dinamiche politico-rappresentative che intervengono nell’iter di formazione della legge, concorrendo alla composizione degli interessi primari della collettività sociale.
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Tutto ciò dedotto e considerato con il presente atto con il presente atto il Codacons, ut supra rappresentato e difeso, formula
ISTANZA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ED A TUTTI I PARLAMENTARI
DI NEGARE LA FIDUCIA AL DECRETO
PRESENTATO DAL MINISTRO BALDUZZI
contestualmente
CHIEDE
al Tribunale dei Ministri di indagare su eventuali responsabilità dell’On. Balduzzi in relazione ai reati di cui agli artt. 323 e 650 c.p.
Avv. Prof. Carlo Rienzi
(n.q. di legale rappresentante del Codacons)
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