Influenza A, vaccino gratis e facoltativo per il 40% degli italiani

Da metà novembre saranno distribuite 8,5 milioni di dosi, 16 milioni a partire dal 31 gennaio 2010. All’inizio saranno disponibili per le categorie più a rischio (malattie respiratorie croniche, diabete, patologie cardiovascolari), per il personale sanitario e dei servizi chiave. Ne danno notizia tutti i principali quotidiani nazionali.
«Le prime indiscrezioni sui preparativi per il prossimo autunno – scrive il Corriere della Sera – stagione in cui è attesa un’impennata di casi anche in Italia, sono uscite ieri su iniziativa di Giuseppe Mele, presidente della Fimp, Federazione dei medici pediatri, che partecipa a uno dei tavoli di lavoro del ministero del Welfare. Mele però a proposito di popolazione giovanile da immunizzare ha indicato un’età diversa, dai 6 mesi ai 27 anni, che non coincide con quella ufficiale. In una nota interna diffusa la scorsa settimana il ministero confermava anzi il range dei 2-27 anni, età che, in base ai dati sull’andamento mondiale della malattia da aprile a oggi, risulta essere quella nella quale l’infezione si trasmette più facilmente. La stessa nota chiarisce che la strategia è stata definita sulla base di linee guida internazionali. Non compaiono tra le priorità le donne in gravidanza, di cui i pediatri fanno menzione».
«La strategia deve essere perfezionata, specie quella per il 2010 – chiarisce Stefania Salmaso, direttore dell’Epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, una degli esperti dell’Unità di crisi – Interverremo in corso d’opera, dipende dalla piega che l’influenza prenderà. Non si è mai parlato di un’immunizzazione a partire dai 6 mesi anche se il farmaco viene sperimentato su bambini molto piccoli».

Ecco come cambia l’Ecm, tutte le novità

(Adnkronos Salute) – Non solo congressi e lezioni dal ‘vivo’ per l’aggiornamento professionale di medici e personale sanitario. Ma anche speciali programmi in tv, corsi online, senza l’esclusione di mezzi tecnologici innovativi purché consentano verifiche dell’apprendimento e superino una fase sperimentale. E ancora. Regole stringenti di accreditamento dei provider, raccolte in un ‘Manuale’ ad hoc periodicamente revisionato e un Albo nazionale per i fornitori di formazione. Sono alcune novità del nuovo sistema di formazione continua in medicina (Ecm) previste nel documento licenziato, nei giorni scorsi, dalla Commissione nazionale Ecm. Il testo, che ora attende l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, sarà presentato ufficialmente alla Conferenza nazionale sulla formazione continua, in calendario a Cernobbio il 14 e 15 settembre. I due elementi fondamentali della nuova Ecm – accreditamento dei provider e formazione a distanza – sono legati a doppio filo e ‘partono’ quindi insieme. Infatti la formazione a distanza – realizzata attraverso diversi mezzi tecnologici e non, dalla semplice rivista che propone fascicoli e questionari alle lezioni in tv – nel sistema precedente, che prevedeva l’accreditamento degli eventi, poteva essere difficilmente effettuata proprio perché più complicato verificare la qualità e i risultati ottenuti. Con l’accreditamento dei provider, ora, sarà più efficace il controllo di qualità. Chi fornisce formazione a distanza sarà sottoposto, nel nuovo sistema, alle stesse regole degli altri, ma dovrà essere qualificato dal punto di vista tecnologico e garantire la possibilità di verifica dell’apprendimento e la qualità della formazione offerta, che verrà ‘promossa’ anche attraverso il giudizio dei partecipanti. Cuore del nuovo sistema sarà il ‘Comitato di garanzia per l’indipendenza dell’Ecm dal sistema di sponsorizzazione’. Come si legge nel documento approvato dalla Commissione Ecm, “i requisiti richiesti, per l’accreditamento dei provider, riguardano in particolare le caratteristiche del soggetto da accreditare, la sua organizzazione, il rigore qualitativo nella offerta formativa proposta e l’indipendenza da interessi commerciali. Tutti requisiti necessari a garantire una attività formativa efficiente, efficace e indipendente”. IL MANUALE – E’ previsto un ‘Manuale di accreditamento dei provider’, un regolamento che sarà sottoposto a una periodica revisione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua, “sulla base delle esperienze derivanti dalla sua applicazione in un approccio valutativo ‘dal basso’, ai fini del miglioramento continuo del sistema Ecm e della sua affidabilità tecnico professionale (efficacia e qualità) e trasparenza gestionale (equità) per i professionisti, le istituzioni sanitarie e i cittadini”. COMITATO DI GARANZIA – Cuore centrale della trasparenza del sistema è il ‘Comitato di Garanzia per l’indipendenza dell’Ecm dal sistema di sponsorizzazione’. Particolare attenzione sarà riservata alla verifica di qualità e all’indipendenza dei provider che non forniscono prestazioni sanitarie. PROVIDER – L’accreditamento dei provider, sarà affidato alla Commissione nazionale o alle Regioni e Province Autonome, a seconda dell’ambito di attività. Chi accredita ha anche il compito di verificare che i requisiti di accreditamento perdurino, in particolare per quanto riguarda la qualità della formazione proposta. Non possono essere accreditati produttori di farmaci o presidi medici, che possono però sponsorizzare la formazione, secondo rigide regole di trasparenza. ALBO NAZIONALE – Sarà predisposto dalla Commissione nazionale, di concerto con gli altri enti accreditanti a livello regionale e provinciale, l’Albo nazionale dei provider Ecm, che include tutti quelli accreditati. La Commissione ne cura anche l’aggiornamento sistematico, rendendolo pubblicamente consultabile, mettendo in rilievo eventuali sanzioni ricevute. RAPPORTO ANNUALE – Ogni ente che accredita produce un Rapporto annuale sulle attività Ecm, che include, tra l’altro, i risultati delle verifich effettuate. La Commissione nazionale, sulla base dei Rapporti e sulla scorta dei dati dell’Osservatorio nazionale e del Cogeaps produce un Rapporto annuale sulle attività Ecm in Italia, che analizza anche i punti critici del sistema complessivo. Fin qui, tutte le novità. Nella fase di passaggio al nuovo regime, comunque, “verrà mantenuto il sistema di accreditamento degli eventi”, ha garantito nei giorni scorsi il ministero del Welfare. Le procedure per assicurare la partenza del nuovo sistema saranno curate dalla segreteria della Commissione che opera presso l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Caso di non risposta alla reperibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal medico contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di omissione di atti d’ufficio.   Il medico era imputato perché, in turno di reperibilità, quale dirigente medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile fino alle ore 14:00, alla richiesta di aiuto, rivoltagli da una collega specializzata in ginecologia, rifiutava di assisterla nell’esecuzione di urgente intervento di taglio cesareo riferendo, mentre era intento a guardare una partita in televisione, di aver già timbrato l’uscita ed ingiuriando la predetta collega, di fronte alla degente ed al personale paramedico.   La Suprema Corte ha affermato che la nozione di rifiuto implica un atteggiamento di diniego a fronte di una qualche sollecitazione esterna, e, laddove non sia espressamente prevista la necessità di un richiesta o di un ordine, questa, sollecitazione può essere costituita dall’evidente sopravvenienza in sé dei presupposti oggettivi che richiedono l’intervento.   Nella specie, a fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, l’inerzia omissiva, rafforzata da un suo esplicito rifiuto, è stata giustamente ricondotta nella condotta punita dall’art. 328 c.p..   Nel caso di specie, la consapevolezza che l’atto (intervento di taglio cesareo in un quadro di arresto del feto) doveva essere compiuto senza ritardo, ben poteva ricavarsi dal tenore delle richieste formulate al sanitario da altro sanitario. Il giudice può al riguardo sindacare l’uso della discrezionalità tecnica da parte del medico, tanto più che, come nella vicenda concreta, la richiesta di intervento era stata formulata, allo specialista ospedaliero, da parte di altro medico, specializzato nella stessa disciplina, e il medico – richiesto dell’intervento – neppure si era curato di verificare, personalmente, la fondatezza o meno della gravità della situazione, nei termini che gli erano con urgenza prospettati dalla giovane collega. Usando l’espressione dei giudici di merito: “non poteva rimanere a vedere la partita, ritenendo a distanza che non vi fosse urgenza”. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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