In tema di accesso agli atti amministrativi, qualora una Pubblica amministrazione detenga un documento amministrativo la cui conoscenza sia in grado di soddisfare la posizione giuridicamente protetta di un determinato soggetto, nel senso che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), allora il soggetto stesso è facoltizzato ad ottenerne l’esibizione. Infatti, ai fini dell’accesso, occorre un rapporto tra il documento ed il richiedente l’esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto, poiché l’accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive.
Tutti gli atti di coloro che partecipano ad un concorso, una selezione o comunque un procedimento volto ad un conferimento di incarico presso un’Amministrazione, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale di disponibilità dei partecipanti, il che comporta che essi non assumano neanche la veste di controinteressati in senso tecnico in un giudizio relativo all’accesso ai documenti stessi da parte di altri concorrenti. È infatti principio consolidato della giurisprudenza che le domande e i documenti prodotti o comunque indicati dai candidati, sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza (www.dirittosanitario.net).
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