In materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la previsione del c.c.n.l. del comparto sanità del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorché avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. (Nella specie, la S.C., nell’affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la nullità dell’apposizione del patto di prova proprio in ragione della previsione contrattuale collettiva e della formale novità del rapporto lavorativo) (www.dirittosanitario.net).

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.