Ai medici specializzati iscritti per la prima volta nelle scuole di specializzazione negli anni accademici compresi tra gli anni 1983 e 1991 che, a causa della tardiva trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive 75/363/Cee e 82/76/Cee, intervenuta solo con il D.Lgs. 257 del 1991, non hanno potuto godere del diritto ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale beneficio previsto dalle disposizioni sovranazionali, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Su tale diritto opera comunque la prescrizione quinquennale eccepita dall’Avvocatura dello Stato fin dalla costituzione in primo grado laddove ha affermato che “l’azione di responsabilità extracontrattuale è infatti soggetta al termine di prescrizione quinquennale e il dies a quo coincide con il momento in cui il fatto dannoso si è prodotto”. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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