Al professionista veniva contestato di avere cagionato il decesso di un uomo in quanto, nella qualità di medico a bordo dell’ambulanza chiamata con il servizio 118, dopo averlo visitato, ometteva di disporne il ricovero in ospedale al fine di una tempestiva e corretta diagnosi di una emorragia epidurale, sottodurale e subaracnoidea che successivamente causava la morte. Nel caso specifico veniva però accertato che il paziente aveva rifiutato il ricovero e non si verteva in alcuno dei casi in cui sono previsti trattamenti sanitari obbligatori; non era in alcun modo emerso che egli si presentasse all’equipaggio dell’ambulanza in condizioni gravissime ed in immediato e concreto pericolo di vita, condizioni da consentire ai sanitari di dubitare che fosse in grado di validamente rifiutare il ricovero. Veniva altresì rilevato che il medico imputato aveva inutilmente insistito per ottenere il consenso dell’infortunato ad essere trasportato in ospedale, dove sarebbe stato possibile procedere ad approfondimenti diagnostici sulle conseguenze della caduta; il rifiuto stesso veniva confermato con la sottoscrizione di apposito atto controfirmato anche da una terza persona. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.