Fonte: Anaao – Assomed
- Corte d’Appello di Roma – sentenza del 5 giugno 2008: Risarcimento per perdita di chance.
- Tar Puglia – Lecce – sentenza n. 2406/2008: Mobilità interna prima di tutto.
- Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 25569/2008: Chemio: più limiti per l’accompagno.
- Cassazione Civile - Sentenza n. 25154/2008: Dimissioni intempestive e imprudenti.
- Corte dei Conti – Sentenza n. 393/2008: Giudizio di responsabilità: consulenze esterne.
Corte d’Appello di Roma – sentenza del 5 giugno 2008
Risarcimento per perdita di chance
Al paziente che per effetto di un errato intervento medico ha subito uno stato di coma con taluni postumi invalidanti va riconosciuta equitativamente una ulteriore somma in quanto alcuni difetti, in un soggetto che non ha acquisito alcun titolo di studio o specializzazione (riconoscendosi la mancata acquisizione di abilità lavorative in connessione con i dai danni psichici suddetti), ha sicuramente reso più problematico l’inserimento nel mondo del lavoro ritardandolo.
Tali disfunzioni, secondo la Corte d’Appello, hanno inciso quantomeno indirettamente sulla scelta del lavoro nonché sull’inserimento e sulla possibilità di carriera, determinando perdita di “chance”, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire ed accedere ad un determinato lavoro, o di aver inserimento ordinario con possibilità di carriera.
Tar Puglia – Lecce – sentenza n. 2406/2008
Mobilità interna prima di tutto.
La mobilità interna è istituto che attiene ad esigenze organizzative primarie dell’ente e che, in fase attuativa, non contraddice le determinazioni formali inerenti l’istituzione di nuovi posti in organico. Per il personale sanitario, la copertura dei posti per mobilità ha priorità rispetto ad altri tipi di conferimento dei posti stessi, salvo che l’Azienda non reputi di operare diversamente per motivate esigenze di servizio; il trasferimento a domanda costituisce, pertanto, lo strumento per realizzare una più soddisfacente distribuzione del personale, nell’interesse del miglior andamento dell’azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggior profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare o locale.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 25569/2008
Chemio: più limiti per l’accompagno
L’indennità di accompagnamento, prevista dall’art. 1 L. 18/1980, è attribuita ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.Benché la lettera dell’ultimo comma del suddetto articolo escluda il diritto all’indennità per i soggetti che siano ricoverati gratuitamente in istituto di cura, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, avuto conto della ratio della norma, l’indennità può essere attribuita anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, purché la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. Civ. 2770/2007).
In particolare per quanto riguarda i soggetti sottoposti a trattamenti chemioterapici non può tuttavia adottarsi una soluzione astratta che escluda ovvero, al contrario, attribuisca di per sé il diritto all’indennità. Piuttosto si deve esaminare caso per caso se la sottoposizione a cicli di chemio comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18.
Tar Puglia – Lecce – sentenza n. 2406/2008
Mobilità interna prima di tutto
La mobilità interna è istituto che attiene ad esigenze organizzative primarie dell’ente e che, in fase attuativa, non contraddice le determinazioni formali inerenti l’istituzione di nuovi posti in organico. Per il personale sanitario, la copertura dei posti per mobilità ha priorità rispetto ad altri tipi di conferimento dei posti stessi, salvo che l’Azienda non reputi di operare diversamente per motivate esigenze di servizio; il trasferimento a domanda costituisce, pertanto, lo strumento per realizzare una più soddisfacente distribuzione del personale, nell’interesse del miglior andamento dell’azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggior profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare o locale.
Cassazione Civile – Sentenza n. 25154/2008
Dimissioni intempestive e imprudenti
L’affidamento del paziente alla struttura sanitaria comporta il dovere di diagnosi e di terapia in ordine a qualsiasi stato morboso che ne ponga in pericolo la vita, anche se diverso da quello in relazione al quale il ricovero era stato disposto, indipendentemente dal fatto che esso sia preesistente o sopravvenuto.
Nel caso di specie si verificava la circostanza per cui il decesso paziente si verificava appena trenta ore dopo la sua dimissione dalla casa di cura. La condotta eventualmente colposa di quanti autorizzavano le dimissioni deve necessariamente essere oggetto di esame approfondito.
Il relativo documento attestava infatti la sola “trasferibilità”, prevedendo una terapia che nozioni di comune esperienza inducono a ritenere difficilmente praticabile in ambiente diverso da una struttura sanitaria.
Corte dei Conti – Sentenza n. 393/2008
Giudizio di responsabilità: consulenze esterne
I criteri per la legittimità del conferimento di incarico di collaborazione esterna consistono nella necessità di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze, nella specificità, nella temporaneità, nella non continuatività, nella sussistenza di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell’incarico, nella ragionevolezza della durata e nella congruità del compenso.
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