Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento, le Regioni hanno preso posizione sulla questione delle decurtazioni stipendiali in caso di malattia.

La Conferenza delle Regioni ha infatti approvato le Linee Guida Interpretative a cui le Regioni dovranno attenersi nell’applicazione della Legge 133/08.
Nella premessa, la Conferenza, segnala che: ”l’aspetto di maggiore criticità è relativo all’interpretazione delle norme della Legge in materia di assenza del personale e alle decurtazioni che lì si prevedono”.
Peraltro, si osserva nel documento, “le circolari interpretative del Ministero non sono riuscite a chiarire i molti punti oscuri della norma”.
E ancora si legge nella nota :” nonostante le ripetute sollecitazioni dei rappresentanti regionali all’interno del Tavolo di lavoro presso il Ministero della Pubblica Amministrazione (documento consegnato nella riunione del 30 luglio u.s.) ancora non è stata data una risposta nel merito”.
Pertanto le Regioni hanno elaborato delle linee guida in apposito allegato, “in attesa dei chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione pubblica nel mese del luglio 2008 le Regioni applicano le disposizioni del D.L. 112/2008 secondo le disposizioni di seguito riportate”.

Il documento delle Regioni contiene un allegato in cui si precisa quali sono le assenze per malattia che non devono subire decurtazioni: infortunio sul lavoro o a causa di servizio, ricovero ospedaliero o in day hospital, assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ma anche periodi di convalescenza conseguente a ricovero con certificazione di nesso etiologico tra ricovero e convalescenza rilasciato da struttura pubblica o da medico convenzionato SSN.
Viene posta in premessa la distinzione tra trattamento fondamentale ed accessorio.
Successivamente si elencano le voci stipendiali da NON DECURTARE in quanto ricomprese nel trattamento economico fondamentale ovvero per i dirigenti:
• tabellare;
• retribuzione individuale di anzianità (RIA);
• art. 35 comma 1 lettera b (riguarda solo i dirigente di regioni ed enti locali);
• assegni ad personam;
• retribuzione di posizione nel valore minimo fissato dalla contrattazione nazionale (corrisponde alla retribuzione di posizione unificata);
• tredicesima mensilità.

In realtà non viene indicata nelle linee guida l’indennità di specificità medica pur ricompresa nel trattamento fondamentale in numerosi CCNL.
Non si fa menzione nel testo dell’indennità di esclusività, del resto essa non appartiene al trattamento fondamentale e nemmeno a quello accessorio, ma costituisce un distinto elemento retributivo indissociabile dal rapporto di lavoro e che viene corrisposto per intero ai ai dipendenti a tempo ridotto.
Le linee guida chiariscono con precisione le voci che devono essere decurtate ovvero per i dirigenti: ulteriori componenti del salario accessorio (retribuzione di posizione oltre la misura minima fissata dalla contrattazione collettiva e retribuzione di risultato).
Si precisa inoltre che la decurtazione è calcolata sulla base di ratei giornalieri dividendo le voci retributive interessate per 30 in caso di lavoro a tempo pieno e in proporzione in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Per quanto riguarda la contribuzione si afferma che la riduzione della retribuzione per malattia non ha riflessi sui contributi previdenziali con l’obbligo dell’amministrazione di integrare la contribuzione, anche per la quota a carico del dipendente, sulla parte della retribuzione non corrisposta a causa dell’assenza per malattia.
Analogamente si deve agire per il trattamento di fine rapporto e di fine servizio (puntuale il riferimento al Regio.
Decreto legge 680 del 1938).
Invece il dipendente deve versare i contributi al fondo di Previdenza e Credito anche sulla quota non percepita (pari allo 0.35%).

Trovano pieno conforto le interpretazioni dell’Anaao Assomed che ha sempre sostenuto che solo la retribuzione di posizione variabile aziendale eccedente il minimo contrattuale (ovvero eccedente la retribuzione di posizione unificata) e la retribuzione di risultato (previa contrattazione decentrata con possibilità di recupero qualora venga accertato il raggiungimento dell’obiettivo concordato in sede di valutazione) sono soggette a decurtazione.
In ogni caso la presa di posizione delle Regioni costituisce un contributo alla chiarezza che attutisce interpretazioni estremistiche da parte di singole aziende.
Per quanto riguarda le assenze per permessi o congedi retribuiti, per l’applicazione della norma si applicano le previsioni dei contratti integrativi decentrati, tenendo conto che, a differenza delle assenze per malattia, gli eventuali risparmi andranno contabilizzati nei fondi per la contrattazione decentrata e ridistribuiti agli altri dipendenti.
Nel documento della Conferenza Stato–Regioni sono inoltre evidenziate alcune problematicità rigurdanti:
• il problema delle norme sul precariato (possibilità di prosecuzione se a tempo determinato nelle more di nuova – procedura concorsuale di cui alla Legge 165/2001 anche oltre il triennio);
• i divieti di assunzione obbligatoria (non applicabili ai disabili di cui alla legge 68/99)
• valutazione di riforma del sistema della contrattazione per la quale le Regioni intendono avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e gli enti locali;
• richiesta al governo di confronto sul 1441 quater per quanto attiene i processi di stabilizzazione del precariato;
• disegno di legge 849 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico).

Auspichiamo che i chiarimenti del Ministero non stravolgano ulteriormente una linea interpretativa che serve a fornire chiarezza e serenità a colleghi ed amministrazioni.

Fonte: Anaao – Assomed

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