La Corte di Cassazione, ritenendo processualmente dimostrato che il medico si era reso irraggiungibile al recapito fornitogli, disattivando la segreteria telefonica e risultando assente dal suo ufficio, ha confermato la sussistenza del reato di cui all’art. 340 c.p. non solo in riferimento al suo elemento materiale ma anche in riferimento al dolo, consistito nella evidente consapevolezza che la sua condotta era “idonea a cagionare l’interruzione e finalizzata anzi a tale effetto”. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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