L’affidamento del paziente alla struttura sanitaria comporta il dovere di diagnosi e di terapia in ordine a qualsiasi stato morboso che ne ponga in pericolo la vita, anche se diverso da quello in relazione al quale il ricovero era stato disposto, indipendentemente dal fatto che esso sia preesistente o sopravvenuto. Nel caso di specie si verificava la circostanza per cui il decesso paziente si verificava appena trenta ore dopo la sua dimissione dalla casa di cura. La condotta eventualmente colposa di quanti autorizzavano le dimissioni deve necessariamente essere oggetto di esame approfondito. Il relativo documento attestava  infatti la sola “trasferibilità”, prevedendo una terapia che nozioni di comune esperienza inducono a qualificare come difficilmente praticabile in ambiente diverso da una struttura sanitaria. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

Fonte: DoctorNews

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.