PARTE I
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
A seguito del parere espresso dal Comitato di settore il
3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del
personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed
amministrativa del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e della
certificazione resa dalla Corte dei conti il 16 ottobre 2008, a
seguito della quale si e’ integrato l’art. 27, comma 1 del presente
contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede
dell’A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro tra:
L’A.Ra.N.: nella persona del Presidente:
avv. Massimo Massella Ducci Teri …………………….
(firmato)
e le seguenti:
Organizzazioni | |Confederazioni |
sindacali | |sindacali |
———————————————————————
CGIL FP….. | (firmato)|CGIL….. | (firmato)
———————————————————————
CISL FPS COSIADI….. | } |CISL….. | }
———————————————————————
UIL FPL….. | } |UIL….. | }
———————————————————————
FP CIDA….. | } |CIDA….. | }
———————————————————————
SNABI SDS….. | } | |
———————————————————————
SINAFO….. | } | |
———————————————————————
AUPI….. | } |CONFEDIR….. | }
———————————————————————
CONFEDIR SANITA’….. | } | |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del
Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Parte normativa quadriennio 2006 – 2009
e parte economica biennio 2006-2007
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente Contratto collettivo nazionale si applica a tutti
i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall’art. 10
del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti
di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, terzo
alinea del CCNQ. per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino – ivi compresi la costituzione
in fondazioni ed i processi di privatizzazione – si applica il
presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con
il termine «dirigente» si intende far riferimento, ove non
diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove
non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come
«dirigenti delle professioni sanitarie».
5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1,
comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL
del quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico che e’
indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e’ valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicita’
di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti
destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. Resta, altresi’, fermo quanto previsto dall’art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne’ procedono ad
azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
sara’ corrisposta la relativa indennita’, secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l’erogazione di detta indennita’ si applica la procedura degli
articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli importi dell’indennita’ di vacanza contrattuale, erogati sulla
base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sara’ costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL 3 novembre 2005 e’ disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 3.
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL dell’8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e
dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i
seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la
predetta disciplina.
Art. 4.
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie
che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione
e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. L’Azienda provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 10,
comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l’avvio del negoziato, entro
quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL,
l’Azienda, trasmette alla regione la documentazione relativa
all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale
informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a)
del CCNL del 3 novembre 2005.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della
tempistica stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento
regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove
non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi
perentoriamente entro centocinquanta giorni dalla stipula del
presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente
motivato e comunque in presenza di trattative gia’ avviate e in fase
conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare
fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealta’ e buona fede,
al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel
periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con
una frequenza e assiduita’ tali da consentire la stipula del
contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi
sulle modalita’ ritenute piu’ utili per la conclusione delle
trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita’ e procedure di verifica della loro
attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi
e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
7. Il controllo sulla compatibilita’ dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e’
effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e’
inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica
la sottoscrizione e’ effettuata dal titolare del potere di
rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i
contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai
sensi dell’art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno
carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella
prossima sessione negoziale di livello nazionale.
10. L’art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005 e’ disapplicato.
Art. 5.
Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell’art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 53 del
CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera a) del
CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del
CCNL 3 novembre 2005;
d) alla modalita’ di incremento dei fondi in caso di aumento
della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad
invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del
CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione
dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei
servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione
dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un
sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei
volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto
nonche’ di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attivita’ connesse alla continuita’
assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro
valorizzazione economica secondo la disciplina del presente
contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000 relativo alle tipologie di attivita’ professionali ed ai suoi
presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004,
diretto a regolare la mobilita’ in caso di eccedenza dei dirigenti
nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del
comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lettera
G) del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio
della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento
delle liste di attesa;
k) ai criteri generali per l’attuazione dell’istituzione della
qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica e modalita’ e limiti della copertura dei
relativi oneri;
l) ai criteri per la definizione delle modalita’ di riposo
nelle ventiquattro ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee
di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli
altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono
avviati secondo i tempi e le modalita’ dell’art. 4.
3. Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni
dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi della facolta’ di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse
costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito
dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto
anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1
medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di
novanta giorni, si applica il comma 2 dell’art. 4 del presente CCNL.
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono,
comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la
formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000
(articoli 50, 51, 52 e 53 del primo biennio e 8 e 9 del secondo
biennio), nonche’ dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004, confermate dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3 novembre
2005, dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli
articoli 25, 26 e 27 del presente CCNL.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle
relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in
ciascuna regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL, prevedera’ gli argomenti e le modalita’ di confronto con le
medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze
dell’applicazione dell’art. 7 e degli articoli 49, 51 e
corrispondenti fondi dell’art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 solo nei
casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto
riguardera’, comunque, la verifica dell’entita’ dei finanziamenti,
dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di
pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di
programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto
legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruita’, fermo
restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno
inviati all’ARAN per l’attivita’ di monitoraggio prevista dall’art.
46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 e’ disapplicato.
Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Incarichi dirigenziali
Art. 6.
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il
sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne
regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza
strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di
autonomia, responsabilita’ e di valorizzazione del merito nel
conferimento degli incarichi, e’ volto a garantire il corretto
svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi
prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto
gia’ previsto dall’art. 27, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000
specificando, altresi’, che le diverse tipologie di incarico,
gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e
proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore
qualita’ assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei
dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialita’, delle
attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle
funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:
- in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 27 del
CCNL 8 giugno 2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in
quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignita’ ed
importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che
possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro
della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale;
- l’autonomia e la responsabilita’ professionale del dirigente,
quale condizione naturale e necessaria della funzione dirigenziale,
vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell’ambito di una
struttura articolata ma unitariamente preordinata.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le
parti, consapevoli della centralita’ del sistema degli incarichi
dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano
a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di
cui all’art. 29 del presente CCNL, modalita’ e criteri applicativi
che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano
maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo
professionale dei dirigenti, nonche’ a realizzare una migliore
efficienza e funzionalita’ delle strutture sanitarie.
Capo II
Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7.
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei
dirigenti e al fine di preservare la continuita’ assistenziale, le
aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalita’ di
riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di
lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti,
nonche’ prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al
ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovra’
prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di
guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata,
in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione
tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella
successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai
dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza
della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare
lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa
vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle regioni
ai sensi dell’art. 5, lettera l) del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la
articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14,
comma 7, del CCNL 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito
in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purche’
non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da
verificarsi a livello aziendale dalle parti entro novanta giorni
dalla stipula del presente CCNL.
Titolo IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
Art. 8.
Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
1. A seguito dell’adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con cui e’ stato reso
esecutivo l’Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007 concernente la
disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica,
dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime
l’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica, gia’ provvisoriamente
disciplinata dall’art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
2. Le aziende provvedono all’istituzione dei posti della nuova
figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative
mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva
aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza
ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle regioni. La
trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle
relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le regioni
possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 5 del presente contratto, indicando altresi’, ove
necessario, le modalita’ e i limiti della copertura dei relativi
oneri.
4. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il
profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la
disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed ‘amministrativo, dai CCNL
vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di
conseguenza la struttura della retribuzione e’ quella di cui all’art.
33, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005. Alla dirigenza di cui al
comma 1 non compete l’indennita’ di esclusivita’.
5. La retribuzione di posizione minima unificata attribuita al
dirigente di cui al comma 1, e’ quella stabilita dall’art. 44,
comma 1, tavola C) del CCNL 3 novembre 2005, come rideterminata
dall’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006, secondo biennio economico e
dall’art. 23 del presente contratto.
6. Per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo
sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica si applica quanto previsto dall’art. 5 del CCNL del
3 novembre 2005, come integrate dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 6
luglio 2006, secondo biennio per i dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo e confermati dagli articoli 24, 25 e 26 del
presente CCNL, fermo restando quanto previsto nel comma 3 del
presente articolo.
7. Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la
regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti
interni con le altre professionalita’ della dirigenza sanitaria,
saranno definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e
delle competenze degli altri dirigenti gia’ previste dalla normativa
nazionale vigente, nell’ambito di apposito regolamento, previa
consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del
percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero
dell’universita’, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile
2001, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
del 5 giugno 2001, n. 128, nonche’ delle attivita’ affidate in
concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente di nuova
istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un
adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre
funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell’unicita’ della
responsabilita’ dirigenziale per gli aspetti professionali ed
organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In
particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate
sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul
piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio
e funzionamento dei nuovi servizi nonche’ l’ottimale organizzazione
aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovra’ essere
stato adottato dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei
dirigenti di nuova istituzione.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 41 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
Art. 9.
Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all’art. 42 del CCNL
integrativo 10 febbraio 2004
1. In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell’art.
24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l’incarico di cui
all’articolo precedente puo’ essere conferito dalle aziende anche al
personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato
nell’art. 7 della legge n. 251 del 2000, come integrato dall’art.
1-octies del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27
del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.
2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al
comma precedente, per il quale non e’ ancora stata emanata la
relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le
modalita’ di conferimento di incarichi provvisori, di cui all’art. 42
del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all’emanazione della
predetta disciplina.
3. Il presente articolo sostituisce l’art. 42 del CCNL
integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal
precedente comma 2 per il personale appartenente al profilo di
assistente sociale.
Titolo V
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 10.
Disposizioni particolari
1. Nel computo dei cinque anni di attivita’ ai fini del
conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero
di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo indicati nell’art. 27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL
del 8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico
dirigenziale a tempo indeterminato, senza soluzione di continuita’.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del CCNL 8
giugno 2000, secondo biennio economico, in merito all’esperienza
professionale computabile per i fini ivi previsti.
3. All’art. 29, comma 4, prima alinea, secondo capoverso del CCNL
8 giugno 2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le
seguenti modifiche:
dopo le parole «non potra’ essere inferiore a cinque anni»
aggiungere il seguente periodo: «maturati con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di
continuita».
4. Nel periodo di vigenza del presente contratto si conferma
quanto stabilito dall’art. 24, comma 10 del CCNL 3 novembre 2005.
5. L’art. 13, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, e’ cosi’
modificato:
«L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure
concorsuali e selettive previste dai decreti del Presidente della
Repubblica n. 483 e n. 484 del 1997 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 11.
O b i e t t i v i
1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei
livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei
propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai
metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione
dei risultati e sulla verifica della qualita’ dei servizi sanitari e
delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la piu’
ampia valorizzazione della professionalita’ dei dirigenti.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei
servizi e valutazione dell’apporto individuale, le Aziende,
nell’ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi
di valutazione gia’ attivati in relazione alle disposizioni
contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati,
nonche’ si adoperano per l’incremento della qualita’ delle strutture
sanitarie anche in relazione alla complessita’ delle tecnologie
utilizzate.
Art. 12.
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento
strategico del loro rapporto di lavoro ed e’ diretta a riconoscerne e
a valorizzarne la qualita’ e l’impegno per il conseguimento di piu’
elevati livelli di risultato dell’organizzazione e per l’incremento
della soddisfazione degli utenti, nonche’ a verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL
del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in
esso contenuti, come integrati dall’art. 13 nonche’ gli organismi, le
modalita’ e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle
attivita’ professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell’efficacia degli
strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di
cui all’art. 29 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per
verificare la possibilita’ di individuare, anche sulla base
dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e
funzionali.
Art. 13.
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e
seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a
criteri di imparzialita’, celerita’ e puntualita’ al fine di
garantire la continuita’ e la certezza delle attivita’ professionali
connesse all’incarico conferito, la stretta correlazione tra i
risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche’
l’erogazione immediata della relative componenti retributive,
inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli atti previsti dall’art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005
definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la
verifica finale, al termine dell’incarico, viene effettuata dal
Collegio tecnico entro la scadenza dell’incarico stesso, allo scopo
di assicurare senza soluzione di continuita’ il rinnovo o
l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace
organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna
Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresi’, la
tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi
annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione,
assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono
trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la
corresponsione della retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto
dall’art. 25, comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005,
l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei
relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi
dalla firma del presente contratto ed inviata alla regione. La
mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilita’
dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
Art. 14.
Comportamento in servizio
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza
e fedelta’ di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e
contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilita’.
2. Il comportamento del dirigente e’ improntato al perseguimento
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando
costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3
novembre 2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni
nonche’ dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi
dell’art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto
stabilito nelle Carte dei servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi,
ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Art. 15.
Norma di rinvio
1. In considerazione della particolare natura e peculiarita’
delle professioni del Servizio sanitario nazionale, le parti
ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia
disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni,
volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali,
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
2. In relazione alla novita’ della materia ed al fine di poter
effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti
concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell’ambito
della sequenza contrattuale prevista dall’art. 29 del presente CCNL,
anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti
legislativi nel frattempo emanati al riguardo.
Art. 16.
Recesso dell’azienda o ente
1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 e’
aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In ogni caso, l’azienda e’ tenuta ad attivare le
procedure di cui all’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’ipotesi in
cui il dirigente venga arrestato perche’ colto in flagranza a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto
sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari».
Art. 17.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, il comma 12 e’
sostituito dal seguente:
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni, fatta salva l’applicabilita’ dell’art.
35 del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione
cautelare e’ revocata di diritto e il dirigente riammesso in
servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravita’
tali da comportare, se accertati, il recesso, l’Azienda ritenga che
la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla
credibilita’ della stessa a causa del discredito che da tale
permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque,
per ragioni di opportunita’ e operativita’ dell’Azienda stessa. In
tal caso puo’ essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione
dal servizio, che sara’ sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Art. 18.
Copertura assicurativa e tutela legale
1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita’, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle
condizioni e modalita’ delle coperture assicurative e della tutela
legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche
mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
2. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalita’ dei
sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita’
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente
interessato che dovra’ collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio
legale dei dirigenti, in considerazione della necessita’ di una
ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della
rilevanza e delle criticita’ della materia in ambito sanitario e
delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, e’ costituita,
presso l’ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL,
una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di
parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalita’ ritenute piu’
idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia
assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile
supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o
integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle
consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovra’
essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale di cui all’art. 29 del presente CCNL.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 19.
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei
quattro ruoli nel biennio 2006-2007
1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non
esclusivo ed orario unico di cui all’art. 2 del CCNL stipulato il
5 luglio 2006, e’ incrementato di Euro 17,70 lordi mensili. Dalla
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita’, e’ rideterminato in Euro 40.261,10.
2. Da 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
e’ incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita’, e’ rideterminato in Euro 41.968,00.
3. Nulla e’ innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL
3 novembre 2005.
Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 20.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
esclusivo
1. A decorrere dal l° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art. 3,
comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 e’ cosi’ rideterminata:
—-> Vedere tabella a pag. 49 <—-
2. L’incremento di cui al comma 1 non e’ riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata dal comma 1 e’ automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell’art. 3 del
CCNL del 5 luglio 2006.
Art. 21.
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non
esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di
posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL
3 novembre 2005, confermata dall’art. 4 del CCNL 5 luglio 2006,
rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al
31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresi’, confermate tutte le altre clausole
dell’art. 45 citato nel comma 1.
Art. 22.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo
professionale e tecnico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di
posizione unificata dei dirigenti di cui all’art. 5, comma 3, del
CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui
lordi:
—-> Vedere tabella a pag. 49 <—-
2. L’incremento di cui al comma 1 non e’ riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata dal comma 1 e’ automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell’art. 5 del
CCNL del 5 luglio 2006.
Art. 23.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle
professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di
posizione unificata dei dirigenti di cui all’art. 6 del CCNL del
5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
—-> Vedere tabella a pag. 50 <—-
2. L’incremento di cui al comma 1 non e’ riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata nel comma 1 e’ automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicato per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell’art. 6 del
CCNL 5 luglio 2006.
Capo III
Art. 24.
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno
effetto sulla tredicesima mensilita’, sul lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennita’ premio di servizio, sull’indennita’ alimentare
dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di
posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche’ alle voci retributive di seguito riportate:
del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art.
39, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennita’ dell’art.
41;
dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio
economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall’art. 37, comma 1
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1
e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennita’ premio di servizio, dell’indennita’
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del
codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonche’ la retribuzione di posizione
minima contrattuale.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 25.
Fondi per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennita’
di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II
biennio economico 2004-2005 per il finanziamento della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo personale nonche’ dell’indennita’ di incarico di direzione di
struttura complessa, e’ confermato. Il suo ammontare e’ quello
consolidato al 31 dicembre 2005.
2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse
individuate negli articoli 20, 22 e 23, a decorrere dalle scadenze
indicate nei medesimi articoli.
3. E’ confermato il comma 2 dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.
Art. 26.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per
il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e’
confermato sia per le modalita’ del suo utilizzo che per le relative
flessibilita’. Il suo ammontare e’ quello consolidato al 31 dicembre
2005.
2. Al fine di incentivare la qualita’ dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e’ cosi’ incrementato:
per l’anno 2007: di Euro 63,49 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
per l’anno 2008: di Euro 117,91 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti e’
rideterminata in relazione alla nuova misura dello stipendio
tabellare di cui all’art. 19 del presente CCNL.
Art. 27.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita’ della
prestazione individuale
1. L’art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualita’ della
prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli e’
confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati e’ quello consolidato
al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le
quali, comunque, costituiscono ulteriori modalita’ di incremento dei
fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
2. In relazione alla necessita’ di proseguire nell’impegno, gia’
precisato all’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la
retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei
dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo e’ cosi’
incrementato:
per l’anno 2007 di Euro 95,27 annui lordi per ogni dirigente in
servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
per l’anno 2008 di Euro 176,93 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 11 del
CCNL 5 luglio 2006.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 28.
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal
presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti
CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di
riposo settimanale contenute nell’art. 21 del CCNL del 5 dicembre
1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la necessita’ che le Aziende
nell’attribuzione degli incarichi previsti dall’art. 15-septies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalita’ e
requisiti previsti dall’art. 63, comma 5 del CCNL dell’8 giugno 2000
per tale tipologia di incarichi.
3. Le assenze retribuite di cui all’art. 23, comma 1, ultima
alinea, del CCNL 5 dicembre 1996, sono godute in misura
corrispondente al numero 18 ore complessive nell’anno.
Art. 29.
Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la
presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare, in considerazione dell’eccezionalita’ della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da
definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni
sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all’art. 6;
disciplina delle flessibilita’ del rapporto di lavoro, alla
luce delle disposizioni vigenti;
disciplina della formazione;
verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita’ dello stesso;
individuazione di un sistema sperimentale di procedure e
sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi
dell’art. 15 del presente CCNL;
individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all’art. 18;
problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.
—-
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 15 le parti precisano che sui servizi da
considerare svolti senza soluzione di continuita’ si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano sulla necessita’ di verificare da parte degli
uffici competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al
fine della definizione degli incrementi retributivi del presente
contratto prima dell’avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo
biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull’accertata
disomogeneita’ della crescita delle retribuzioni medie dei due
distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni
nell’organizzazione delle aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a
medici e veterinari convenzionati, le parti concordano
sull’opportunita’ che le risorse economiche finalizzate alla
copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all’art. 18 le parti chiariscono che, in caso di
sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza
possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione
senza ulteriori oneri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all’art. 8, comma 3, le parti precisano che il
riferimento alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell’ambito
di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.
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