Fonte: Anaao – Assomed
- Corte di Cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 23851/2008: Trasporto e incidente in ambulanza
- Corte di Cassazione – Civile sezioni unite – sentenza n. 24712/2008: Diritto alla indennità sostitutiva delle ferie
- Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale – sentenza n. 15282/2008: Responsabilità di tutta l’equipe medica
- Corte Costituzionale – sentenza n. 146/2008: Dipendenti pubblici: compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica?
- Corte Costituzionale – sentenza n. 351/2008: Manager Asl decaduti, Consulta boccia regione Lazio
- Tar Veneto – Sezione terza – sentenza n. 2877/2008: Gestioni Asl escluse dal potere dei sindaci
- Corte di Cassazione – Quinta sezione Penale – sentenza n. 38345/2008: Operata senza consenso, caso alle Sezioni unite
- Tar Umbria – sezione prima – sentenza n. 553/2008: No alla anzianità di servizio per il medico specializzando
Corte di Cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 23851/2008
Trasporto e incidente in ambulanza
Il personale addetto all’ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l’obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità civile extracontrattuale. Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell’autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l’adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto.
Corte di Cassazione – Civile sezioni unite – sentenza n. 24712/2008
Diritto alla indennità sostitutiva delle ferie
Non può ritenersi che il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie sorga ogni anno.
Le ferie non sono monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro, stante la irrinunciabilità del diritto alla effettiva fruizione, onde il diritto alla indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto.
Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale – sentenza n. 15282/2008
Responsabilità di tutta l’equipe medica
Nel caso di abbandono nell’addome del paziente di un corpo estraneo, si configura la responsabilità dell’intera equipe medica laddove – evidenziata la sussistenza di un processo flogistico al livello della vascolarizzazione delle anse intestinali determinato dalla garza abbandonata e affermata la conseguenza del processo ischemico-infartuale letale per la connessione topografica tra la massa aderenziale e la sede cruciale dell’infarto intestinale – venga escluso che l’evento letale sia sopravvenuto per cause indipendenti dalla presenza del corpo estraneo in addome.
Corte Costituzionale – sentenza n. 146/2008
Dipendenti pubblici: compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica?
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 266/2005, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che “Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’art. 69, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 165/2001, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l’art. 5, terzo comma, della legge 260/1949, come sostituito dall’art. 1 della legge 90/1954, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica”. Le differenze ancora esistenti tra il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il rapporto di lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati rendono ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, l’applicazione di una singola disposizione, quale quella oggetto di censura, senza tenere conto del quadro complessivo del trattamento economico-normativo dei dipendenti della pubblica amministrazione, quale risulta a seguito dell’applicazione delle procedure di contrattazione collettiva previste dal legislatore
Corte Costituzionale – sentenza n. 351/2008
Manager Asl decaduti, Consulta boccia regione Lazio
Non ha senso spendere risorse per rimuovere un dirigente rimosso ingiustamente. Questo il motivo per cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il modo in cui il Lazio ha effettuato lo spoil system (il rinnovo automatico dei dirigenti a causa di una nuova gestione politica). La Consulta, con una sentenza depositata il 24 ottobre, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1 della legge regionale 8/2007, inerente disposizioni per le cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti, decaduti ai sensi di norme regionali già bocciate dalla Corte. A sollevare la questione era stato il Consiglio di Stato, in un procedimento relativo all’ex dirigente di una azienda romana, poiché le disposizioni della legge regionale escludevano l’obbligatoria reintegrazione del dirigente costretto a lasciare l’incarico sulla base delle norme dichiarate incostituzionali. Ma la Consulta non si è limitata e bocciare il principio sottolineando un particolare aspetto della norma: la legge della Regione Lazio impugnata, infatti, prevedeva la facoltà della Giunta regionale di offrire al dirigente un indennizzo al posto del reintegro, nonché l’obbligo della Giunta di offrire l’indennizzo in caso di interruzione di fatto del rapporto per un periodo superiore a sei mesi. Dunque è corretto tutelare principi posti a protezione di interessi pubblici, quali l’imparzialità amministrativa con cui contrasta un regime di automatica cessazione dell’incarico che non rispetti il giusto procedimento e il buon andamento della gestione, ma non è sufficiente : è assurdo prevedere addirittura forme di riparazione economica che nel settore pubblico non possono rappresentare strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi. In sostanza oltre al pregiudizio arrecato all’interesse collettivo all’imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, ce n’è un altro, quello, in certa misura aggravato, che la collettività subisce anche un aggiuntivo costo finanziario perché paga chi viene rimosso ingiustamente.
Tar Veneto – Sezione terza – sentenza n. 2877/2008
Gestioni Asl escluse dal potere dei sindaci
È viziata da eccesso di potere per sviamento, l’ordinanza urgente con la quale un Sindaco disponga l’immediata riapertura di alcuni reparti ospedalieri e la continuazione dei relativi servizi sanitari, quando, omesso ogni accertamento in ordine al presupposto dell’effettiva esistenza di un grave ed imminente pericolo per la salute della collettività locale, il sindaco abbia invece impiegato lo strumento dell’ordinanza per impedire l’esecuzione di provvedimenti amministrativi, inoppugnati, interferendo con l’autorità legittimamente investita nella materia della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.
Corte di Cassazione – Quinta sezione Penale – sentenza n. 38345/2008
Operata senza consenso, caso alle Sezioni unite
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38345 in tema di consenso informato al trattamento terapeutico, ravvisando un non unanime orientamento interno e diverse posizioni in dottrina, riassumendo con ottima sintesi i diversi profili in gioco, ha rimesso la causa alle Sezioni Unite onde venisse risolto il contrasto.
La problematica trova origine in un intervento demolitorio correttamente eseguito – con competenza superiore alla media - ma in assenza di un consenso validamente prestato dalla paziente, informata solo di una attività in laparoscopia.
Benché l’intervento risultasse scelta corretta e obbligata la questione è se abbia o meno rilevanza penale, e, nel caso di risposta affermativa, quale ipotesi delittuosa configuri, la condotta del sanitario che, in assenza di consenso informato, sottoponga il paziente ad un determinato trattamento chirurgico nel rispetto delle regole dell’arte e con esito fausto.
Tar Umbria – sezione prima – sentenza n. 553/2008
No alla anzianità di servizio per il medico specializzando
Il rapporto tra medico specializzando e Scuola di specializzazione, anche se espressamente qualificato come “contratto di formazione lavoro” non può essere ricondotto alla figura tipica del contratto di formazione lavoro e ciò in quanto le attività pratiche svolte dal medico specializzando iscritto ad una scuola di specializzazione universitaria sono un’occasione di perfezionamento e approfondimento della preparazione professionale rientranti nei doveri propri dell’iscritto, con la conseguenza che dal loro svolgimento non nasce alcun onere di retribuzione da parte dell’università, né è configurabile alcun rapporto di pubblico impiego, nemmeno in via di fatto.
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