Le informazioni personali custodite nelle banche dati sono sempre accessibili da parte dell’interessato, che non deve neanche spiegare perché chiede di ottenerle. Non esistono nemmeno vincoli al tipo di dati che è possibile conoscere: filmati, fotografie, esami diagnostici, referti, giudizi e relazioni. Nessun dubbio dunque in merito all’interpretazione dell’articolo 10 del codice di riservatezza, Dlgs196/2003. Illustra la decisione del garante della Privacy, il quotidiano il Sole 24 Ore.

«Una signora – spiega il quotidiano – si è sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica e aveva chiesto ai medici di vedere le foto scattate prima e dopo il lifting. Ricevendo però un totale diniego. Secondo i medici interpellati dal garante, la richiesta della paziente era generica e quindi non poteva essere presa in considerazione».

«Il diritto di accesso – ha aggiunto il garante – concerne tutti i tipi di dati personali, ivi compresi i dati sensibili e fra questi quelli concernenti lo stato di salute, anche riportati su fotografie, radiografie, ecc. Tutto questo senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni. I chirurghi dovranno sostenere ora le spese del procedimento: 500 euro».

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