Corte di Cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 12229/2012
Corte di Cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 12229/2012
Una paziente ha proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda USL e la Regione a seguito di un intervento chirurgico di ernia discale.
La donna ha addebitato ai sanitari e alle strutture ospedaliere imperizia e negligenza professionale.
Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la Regione a pagare in risarcimento dei danni, ma in appello il giudizio di responsabilità è stato radicalmente ribaltato con l’esclusione di colpa medica.
Da qui il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Si è osservato che il peggioramento dello stato di salute della paziente dopo l’intervento, con conseguente “lombosciatalgia destra e deficit completo E.P.A., E.C.D. e T.A.” è stato constatato nella stessa cartella clinica, e che ciò nonostante la donna è stata dimessa solo tre giorni dopo l’operazione, a disturbi ancora in corso. L’assistenza medica nella fase postoperatoria è consistita solo nell’effettuazione di non più di quattro visite mediche a distanza di mesi l’una dall’altra – fra il 30 dicembre 1992 ed il maggio 1993 – con la mera prescrizione di antidolorifici e senza alcuna indicazione idonea ad indirizzare la paziente verso la soluzione del problema: soluzione a cui la stessa è giunta di sua iniziativa solo nel 1995, allorché si è rivolta ad un medico francese presso una struttura ospedaliera.
La Cassazione ha accolto il ricorso rinviando nuovamente al giudice di secondo grado.
Fonte: Anaao-Assomed
Tags: Diritto
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