Corte di Cassazione – Seconda sezione Penale – sentenza n. 30798/2012

Il Tribunale di Ragusa ha ritenuto un primario ospedaliero colpevole del reato di abuso d’ufficio nei confronti di un aiuto nonché del reato di truffa aggravata nei confronti della ASL condannandolo alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di abuso di ufficio e alle pena di mesi nove di reclusione ed Euro 500,00 di multa in ordine al reato di truffa, con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena principale.
La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo l’imputato dal reato di abuso di ufficio “perché il fatto non costituisce reato”, rideterminando la pena per il residuo reato di truffa aggravata .
La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da un medico in servizio presso l’ospedale con man-sioni di “aiuto” nei confronti del primario per la sua esclusione dalla sala operatoria negli anni 2000, 2001, 2002, salvo che per interventi urgenti.
La Corte d’appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto che il reato di abuso di ufficio sussistesse dal punto di vista oggettivo considerato l’atteggiamento dispotico del primario, ma non sotto il profilo dell’elemento psicologico essendo emerso, in particolare dalle dichiarazioni del direttore sanitario che l’imputato aveva agito nella convinzione di poter rendere un migliore servizio ai pazienti perché convinto dell’inidoneità dell’aiuto a intervenire in sala operatoria e non con lo scopo di arrecare allo stesso un ingiusto danno.
Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione sia l’aiuto, quale parte civile, che l’imputato.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile evidenziando preliminarmente che per quanto attiene il reato di abuso d’ufficio, in relazione all’esclusione ingiustificata del dirigente dall’attività operatoria cosiddetta di elezione, reato in ordine al quale l’imputato era stato dichiarato responsabile con la sentenza di primo grado, il giudice di appello, pur affermando che la condotta del primario è certamente connotata da illiceità, essendosi collocata ben al di là del legittimo esercizio del potere organizzativo che gli compete, ha sostenuto che l’accertata gestione dispotica del direttore di UOC non è stata esercitata con l’intenzione di provocare un ingiusto danno, ma, probabilmente, nella convinzione di ottenere un migliore servizio per i pazienti così escludendo che nei comportamenti posti in essere dall’imputato nella gestione del reparto in ricorresse il dolo intenzionale.
Le doglianze della parte civile sono apparse fondate nella parte in cui è stato evidenziato come il giudice d’appello abbia tuttavia omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, il particolare clima di tensione nei rapporti tra l’imputato e la persona offesa che costituiva il principale elemento cui il giudice di primo grado aveva attribuito valenza probatoria relativamente alla sussistenza del dolo intenzionale nonché la circostanza dell’inserimento dell’aiuto, escluso dall’attività operatoria ordinaria e programmata, nei turni di reperibilità per fronteggiare le urgenze in assenza dello stesso primario.
La Suprema corte ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al reato di abuso d’ufficio.

Fonte: Anaao-Assomed

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