Tar Emilia Romagna Bologna – Sezione I – sentenza n. 462/2012

Uno specializzando in ortopedia e traumatologia sottoposto agli esami di profitto del secondo anno di corso si vedeva attribuire la valutazione di 15/50 e il conseguente giudizio “respinto”.
Il Rettore dell’Ateneo, richiamata la disciplina del decreto legislativo n. 368/99 secondo cui è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi, ha disposto la cessazione del rapporto giuridico a suo tempo instaurato e dichiarato la decadenza dalla qualità di studente della Scuola.
Gli atti, compreso quello di nomina della Commissione esaminatrice, sono stati impugnati con pluralità di censure.
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini della ripetizione della prova d’esame con una Commissione esaminatrice di cui non facesse parte il Direttore della Scuola di specializzazione con il quale insisteva una grave inimicizia.
Effettuato, quindi, il nuovo esame, lo studente lo ha superato con la votazione di 40/50, ottenendo la reintegrazione quale medico in formazione specialistica.
Il TAR ha rilevato che la sopraggiunta ripetizione della prova d’esame e il suo superamento, con ammissione del ricorrente al terzo anno di corso, sono circostanze dalle quali la risoluzione della lite non può prescindere. Appare a tale fine appropriato richiamare il cosiddetto principio dell’”assorbimento”, elaborato dalla giurisprudenza per le prove cosiddette “idoneative” allorché la valutazione dell’esaminando, svoltasi con esito positivo in esecuzione di una pronuncia cautelare del giudice amministrativo, risulti sovrapponibile per intero a quella oggetto della controversia e si presenti, pertanto, dotata di carattere assorbente del giudizio negativo precedente, perché oggettivamente rivelatrice dell’idoneità del candidato interessato dalla verifica formale all’uopo prevista.
Il Tribunale amministrativo relativamente alle iniziali contestazioni proposte dallo studente, ha dichiarato la cessata materia del contendere, mentre ha respinto i motivi aggiunti in ordine alla data di decorrenza del reintegro.

Fonte: Anaao-Assomed

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