Il Fatto
Il datore di lavoro, in relazione alla ipoacusia di origine professionale che aveva colpito un dipendente, è stato prima condannato per lesioni personali gravi e successivamente assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La sentenza assolutoria è stata impugnata dalla procura.

Il diritto
La Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, titolare principale della posizione di garanzia, è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti contitolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo e quindi anche sul medico competente. È principio pacifico, desumibile già dall’articolo 2087 del codice civile, e ora, riaffermato a chiare lettere dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che il datore di lavoro e il dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri, specificamente evidenziati dal legislatore, è tenuto a vigilare sull’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e del medico competente, restando per altro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti, obbligati in proprio ai sensi delle norme in materia, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi.

Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo violazioni cautelari da parte del datore di lavoro, sia sotto il profilo della scelta del medico competente, sia sotto il collegato profilo del “sindacato” sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, sia in ordine ai generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

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