Il fatto
Un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, oltre ad esercitare la propria attività nell’immobile di sua proprietà,condivideva lo studio con altri colleghi anch’essi convenzionati e, saltuariamente, su richiesta degli interessati e a seguito di prenotazione di visita, con altri specialisti tutti appartenenti all’Area medica non chirurgica con attività di carattere non rischioso nè invasivo per i pazienti.
A seguito di ispezione, la ASL adottava un atto di diffida sul presupposto che lo studio medico fosse un ambulatorio polispecialistico, per la cui apertura sono necessarie speciali autorizzazioni mancanti nella caso concreto.
Il diritto
Dall’esame delle Linee guida regionali in materia, è risultato evidente che la necessità di acquisire la previa autorizzazione è legata al tipo di attività sanitaria svolta, ove presenti elementi di pericolosità per il paziente, anche per i macchinari utilizzati.
Da ciò, nel caso specifico, è stata affermata la mancanza di qualsiasi giustificazione, sia logica che giuridica per qualificare lo studio medico come un poliambulatorio specialistico solo perché in esso sono stati ritrovati gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività di oculista, essendo questi privi di qualsiasi pericolosità per il cliente.
Esito del giudizio
Il TAR ha accolto il ricorso del sanitario convenzionato annullando l’atto di diffida
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Tags: Diritto
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