Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico.
Se è vero che la cartella clinica “adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti”, donde la natura di atto pubblico alla stessa riconosciuta, non può dubitarsi del fatto che anche i dati relativi ai trattamenti eseguiti in funzione dell’intervento operatorio, trascritti nella scheda anestesiologica, costituiscano “fatti clinici rilevanti” che ne ribadiscono la richiamata natura.
Fonte: DirittoSanitario.net
Tags: Diritto
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