Ai fini dell’individuazione dell’ordine di priorità per l’assegnazione degli incarichi o per la stipulazione dei rapporti di lavoro con i medici già incaricati a tempo indeterminato nell’ambito del servizio di continuità assistenziale, in sede di redazione della graduatoria per l’”emergenza sanitaria territoriale”, è legittimo utilizzare il criterio dell’anzianità di titolarità del servizio di continuità assistenziale, escludendo tutto il periodo di lavoro svolto a tempo determinato nell’ambito del medesimo servizio, ai sensi di quanto complessivamente disposto dall’art. 63, comma 4, d.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 (recante il Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resisi pubblici i “b) medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per: b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al capo III; b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante; b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante”) e, inoltre, del successivo comma 11 del medesimo art. 63 (in base al quale “L’Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lett. a) del precedente comma 4 in base alla anzianità di servizio: laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lett. b), dello stesso comma 4, lett. b1) e b2) secondo l’anzianità di servizio”).
Tags: Diritto
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