Un medico dipendente a tempo indeterminato di una struttura accreditata con il Ssn, chiedeva l’ammissione al primo anno di una scuola di specializzazione in chirurgia generale in qualità di soprannumerario. Il candidato, unico aspirante(soprannumerario), non veniva ammesso a causa di una nota con cui il Ministero aveva ritenuto escludere i dipendenti delle strutture private, anche se accreditate. Il Tar, contrariamente, ha affermato che ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, non sussiste un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]

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