Pubblicata nella Gazzetta ufficiale di ieri la lista stilata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con 47 medicinali di uso ospedaliero che passano in fascia A e che saranno dunque dispensati attraverso le farmacie territoriali, così come previsto dalla manovra finanziaria della scorsa estate. Il provvedimento mira a generare un risparmio pari a circa 600 milioni di euro. Fra i 47 prodotti figurano anticoagulanti, chemioterapici e anticancro, antivirali, antibiotici, farmaci contro l’ipertensione polmonare, l’accumulo di ferro nel sangue e il rigetto post-trapianto d’organo. L’obiettivo del loro passaggio in farmacia è contenere la crescita della spesa farmaceutica ospedaliera, in costante aumento negli ultimi anni.Il testo della manovra prevedeva che l’Aifa dovesse “provvedere a individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale”, ricorda la Gazzetta ufficiale. Dunque, “visto il parere della commissione tecnico scientifica dell’Aifa nella seduta del primo luglio 2010 sui criteri adottati per l’individuazione dei farmaci da riclassificare e visto il parere espresso dal Cda del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera”, i medicinali inclusi nella lista “sono classificati in fascia A”. “I medicinali – si legge ancora nella Gazzetta – sono inseriti nell’elenco dei prodotti Pht – Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione Aifa 29 ottobre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge 222/2007 concernenti le modalità di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all’allegato elenco è imputata alle singole aziende titolari di Aic a partire dal primo novembre 2010″. I farmaci compresi nella lista “vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore e unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalità operativa della distribuzione scelta dalla Regione”, per questi prodotti, “non deve costituire aggravio di spesa per il Ssn rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione. Gli stampati e il confezionamento – si precisa in conclusione – devono essere aggiornati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione”.

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.