In un caso di richiesta di risarcimento del danno avanzato nei confronti di una azienda sanitaria per una presunta ipotesi di responsabilità medica, l’ente, in via preliminare, deduceva la propria carenza di legittimazione a stare in giudizio in quanto i medici del Consultorio operavano in regime convenzionale autonomo ai sensi del DPR 500/1996, sicché doveva escludersi che l’Asl potesse rispondere della loro condotta. Il tribunale, dopo aver ricostruito le caratteristiche del rapporto di lavoro convenzionato della specialistica ambulatoriale, ha osservato come non possa fondatamente sostenersi che il medico specialista operi in una posizione di totale autonomia, senza alcuna relazione tra l’azienda sanitaria ed il paziente; al contrario, deve concludersi che si tratta di un rapporto pienamente equiparabile a quello dei medici dipendenti, con la conseguenza che l’Asl è chiamata a rispondere della condotta dei medici operanti nelle sue strutture ai sensi dell’art. 1228 c.c., in virtù del contratto atipico di spedalità che si instaura con i pazienti, non diversamente dal caso del personale sanitario dipendente in senso stretto. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]
Tags: Diritto
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