Una Casa di cura rigettava l’istanza diretta ad ottenere copia di tutte le cartelle cliniche concernenti i dati clinici della coniuge con la quale, il richiedente la documentazione, aveva contratto matrimonio canonico. Tale istanza era motivata dalla necessità di produrre dati clinici davanti al Tribunale ecclesiastico, presso cui era stato avviato giudizio per l’annullamento del matrimonio. Il Consiglio di stato, contrariamente alla pronuncia Tar che dava ragione alla struttura sanitaria, ha affermato che il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La pronuncia ha chiarito che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
Tags: Diritto
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