Con atto di citazione , i genitori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i dottori, l’ostetrica e la casa di cura , per sentire dichiarare che le gravi lesioni personali riportate dal minore (con esiti di inabilità permanente) in occasione della nascita erano imputabili a colpa di tutti i sanitari.
Non sarebbe stata eseguita una ecografia tra la ventottesima e la trentesima settimana di gestazione (questo esame avrebbe consentito di prevedere la distocia di spalla e di programmare “a priori” modalità del parto tali da affrontare la situazione, senza pericoli per il bambino).
Il ginecologo che aveva seguito il parto, secondo gli attori, non si sarebbe reso conto che le spalle del bambino avevano difficoltà ad uscire (distocia di spalla) e non avrebbe posto in essere le manovre tipiche che si adottano in tali evenienze, idonee ad evitare danni per il neonato. La distocia di spalla è infatti universalmente riconosciuta come una delle cause più frequenti della paralisi del plesso brachiale.
Ed inoltre l’ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte dell’assicuratore di effettuare il pagamento, rientra nella violazione degli obblighi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., ed è, quindi, fonte di responsabilità per l’assicuratore ?
Fonte: DirittoSanitario.net
Tags: Diritto
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