Stress da lavoro? Sarà obbligatorio per le aziende valutarlo a far data dal 01.08.2010, in particolare l’obbiglo riguarda la valutazione dei rischi di esposizione a stress da lavoro.

Il documento che conterrà la valutazione deve essere redatto in modo specifico seguendo le linee guida del D. Lgs n. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato.

Tutte le ziende che non hanno ancora provveduto alla valutazione del livello di stress dei propri dipendenti dovranno contattare, al piu presto, il proprio consulente o referente per la sicurezza sul lavoro.

Come detto entro il 01.08.2010 tutte le aziende dovranno adempiere agli obblighi del D.Lgs 81/2008 art 28, che ampia la nozione di si salute lavorativa introducendo anche il benessere sociale sul lavoro, in poche parole non avere STRESS.

Il decreto non da linee guida sulla valutazione ma si limita ad identificare lo stress da lavoro come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale” con il risultato di non corrispondere alle richieste e alle aspettative riposte in loro.

I principali fattori da analizzare sono:

  1. inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);
  2. condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.);
  3. comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.);
  4. la presenza di fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.).

Nello specifico il documento dovrà contenere:

  • un programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto allo stress,
  • specifici ruoli dell’organizzazione aziendale, predisposti al controllo
  • individuazione delle procedure organizzative per l’attuazione delle misure da realizzare.

Importante ricordare che l’eventuale sanzione prevista per l’omessa valutazione del rischio va da €5.000 ad € 15.000, nonchè l’arresto da 4 a 8 mesi

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