Quattordici idonei in graduatoria di concorso pubblico a trentasei posti di coadiutore amministrativo Usl appellavano la sentenza Tar che aveva respinto il loro ricorso diretto all’annullamento dell’atto Asl di diniego di assunzione per scorrimento della graduatoria. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado affermando: ancorché la legittimità di un atto vada riscontrata alla stregua della coeva situazione di fatto e di diritto, né potendo configurarsi una posizione soggettiva di diritto perfetto a fronte del potere, spiccatamente autoritativo, dell’amministrazione in ordine all’immissione di un soggetto nelle proprie strutture, giustamente il primo giudice ha evidenziato come la sopravvenuta approvazione regionale della pianta organica dell’Asl non immuti l’impossibilità giuridica di procedere, allo stato, alle chieste assunzioni, giacché con la stessa deliberazione della Giunta regionale è stato stabilito, si, di approvare la proposta pianta organica (peraltro con le integrazioni concernenti la revisione delle strutture complesse dei presidi ospedalieri di cui al punto 2), ma “subordinando l’effettiva assunzione di personale” a tre specificate condizioni, tra cui la più rilevante ai fini in questione è “la programmazione triennale del fabbisogno del personale diviso per aree contrattuali” , in assenza della quale permane, appunto, l’indicata giuridica impossibilità. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]
Tags: Diritto
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