L’inattività forzata imposta allo specialista per mancanza di locali adatti è mobbing e va risarcita. L’azienda sanitaria è tenuta a riparare il danno da dequalificazione, consistente nell’impoverimento delle capacità professionali, nella perdita delle possibilità di guadagno (cosiddetta “perdita di chance”) e nel danno non patrimoniale all’immagine e alla vita di relazione. In una parola: “mobbing”. Il settimanale Sanità del Sole 24 Ore spiega i termini della sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 23744, depositata il 17 settembre 2008.

«Un medico odontostomatologo convenzionato – spiega l’articolo del settimanale- per oltre cinque anni (dal ’92 al ’96) era stato “costretto all’inattività” a causa delle pessime condizioni dell’ambulatorio messogli a disposizione. Perdite idriche con rischio di cortocircuito elettrico, mancanza di materiale odontoiatrico, malfunzionamento della sterilizzatrice, impossibilità di effettuare anche una semplice estrazione. Pecche gravissime che portavano alla sospensione delle prestazioni, nonostante il medico avesse denunciato la situazione con 10 diverse lettere».

«L’intervento della Cassazione – conclude l’articolo – è servito a chiarire la possibilità di un indennizzo da mobbing anche per i lavoratori non dipendenti e legati attraverso un contratto di prestazione d’opera. Sul punto, i giudici di piazza Cavour hanno equiparato le due fattispecie, stabilendo che anche il medico parasubordinato può vantare nei confronti del committente, Asl, istituto pubblico o clinica privata, un diritto soggettivo all’effettiva esecuzione delle prestazioni e l’eventuale risarcimento in caso di lesione di tale diritto».

Fonte: eDott

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