Corte di Cassazione – Sez. Un.

Non può ritenersi che il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie sorga ogni anno. Infatti, alla stregua dell’art. 21, comma 8 del CCNL le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare e la disposizione attiene al loro effettivo godimento, mentre diversa è la previsione per il diritto alla indennità sostituiva, dal momento che la prima parte del suddetto comma 8 dispone che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al comma 13, il quale dispone che, all’atto della cessazione del rapporto, in caso di mancato godimento per motivi indipendenti dalla volontà del dirigente, l’Azienda procede al pagamento sostitutivo.   Le ferie dunque non sono monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro, stante la irrinunciabilità del diritto alla effettiva fruizione, onde il diritto alla indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto.   Mentre  non può legittimamente affermarsi  che – per il diritto alla monetizzazione – non sarebbe sufficiente il provvedimento finale, con cui, al termine del rapporto si nega il diritto all’effettivo godimento delle ferie per esigenze di servizio, ma sarebbe necessario ripercorrere la situazione di tutti gli anni precedenti, talvolta anche remoti, per accertare se per ciascuno di essi le ferie avrebbero potuto essere usufruite e non lo furono per esclusiva determinazione dell’interessato. Una clausola siffatta non può essere interpretata in tal senso poiché si richiederebbe al dirigente medico un’indagine farraginosa e complicata, imponendogli di ripercorrere vicende lontane nel tempo. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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