Integra il reato di falsità materiale del privato in certificazione amministrativa (artt. 477 – 482 cod. pen.), la condotta di colui che alteri la copia fotostatica di un’attestazione sanitaria attraverso la cancellazione di alcune parole, e la produca in un giudizio civile di risarcimento dei danni, assumendo tale atto una potenzialità decettiva autonoma e rilevante, perché idoneo a trarre in inganno la pubblica fede. (Fonte: www.dirittosanitario.net)

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