Relativamente al pagamento della imposta sulla pubblicità dovuta per l’esposizione della targa recante l’indicazione dello studio professionale, la Corte di Cassazione, ha affermato che non è ammissibile che il libero professionista in genere possa essere soggetto a un regime fiscale differenziato – e più gravoso – rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica in regime concorrenziale. Da ciò si è estesa ai liberi professionisti la norma la quale statuisce che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

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