Un dirigente medico, a seguito di un controllo a campione effettuato dalla Azienda Sanitaria sulla attività lavorativa, veniva tratto a giudizio dinanzi alla giudice contabile e poi condannato, in quanto l’Ufficio Ispettivo del datore di lavoro aveva rilevato che il sanitario risultava essere titolare di partita I.V.A. nonché componente del Consiglio di Amministrazione dell’impresa agricola operante in ambito agricolo e commerciale; Amministratore Unico di una s.r.l.  avente per oggetto sociale la gestione in proprio e per conto terzi, di cliniche, case di cura, ambulatori e poliambulatori.

La Corte dei Conti, tra gli altri aspetti, ha evidenziato che nel rapporto d’impiego con le pubblica amministrazione vige il principio generale per effetto del quale l’impiegato deve dedicare all’ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, con la conseguenza che sussiste incompatibilità tra l’impiego pubblico e l’esercizio di una libera professione. Il sanitario si è ritenuto avesse violato l’obbligo di esclusività conservando la titolarità di cariche sociali, la detenzione del capitale sociale della s.r.l., nonché la titolarità della partita I.V.A., non rispettando il doveroso e generale obbligo di esclusività cui per legge era tenuto. (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)

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