Ai fini del rimborso delle spese sanitarie sostenute per un intervento cardio-chirurgico, ritenuto da effettuarsi in tempi brevi, in una struttura privata, ma senza autorizzazione della Unità Sanitaria, cui pure veniva  richiesta, vi è evidente differenza tra gravità della malattia ed urgenza dell’intervento, questa intesa come situazione di assoluta improcrastinabilità delle cure e, nella specie, correttamente esclusa in considerazione del fatto che l’assistito fu in grado di viaggiare autonomamente  ovvero senza l’assistenza di strutture sanitarie. (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)

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