Ove anche il consenso sia stato raccolto, benché in maniera carente, da altro medico, ossia da colui che aveva curato la cartella clinica della paziente, l’obbligo di ottenerlo, dopo adeguata informazione, grava comunque sul medico che avrebbe effettuato la prestazione chirurgica. Peraltro, lo scarno modulo fatto sottoscrivere nel caso di specie, prima dell’intervento, avrebbe dovuto mettere in guardia sulla non corretta procedura seguita. Il medico esecutore dell’intervento è stato condannato a rifondere la l’Azienda ospedaliera. Per aversi colpa grave del professionista non si richiede una condotta assolutamente scriteriata o abnorme, ma è sufficiente che l’agente abbia serbato un comportamento contrario a regole deontologiche elementari, tralasciando, cioè, quelle cautele che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto con specifico riguardo all’attività esercitata. (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)
Tags: Diritto
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