L’Embolia da Liquido amniotico e C.I.D. sono eventi sovente catastrofici per la vita e la salute materna, ma nelle sopravvissute (20 – 40% dei casi), come nel caso concreto, in circa la metà non residuano significativi danni neurologici permanenti.
La causalità o concausalità può essere la più remota ed imprevedibile, ma questo non esclude affatto che la tempestiva ed adeguata assistenza sanitaria e rianimatoria possa ottenere positivi risultati nella riduzione e limitazione del danno. Un’assistenza a regola d’arte, secondo le regole della buona pratica sanitaria è stata ritenuta assente nella vicenda, almeno nella fase iniziale e fondamentale del primo soccorso.
Sulla base di queste premesse formulate dai consulente tecnici, è stato affermata la responsabilità del ginecologo ostetrico e della Azienda sanitaria in quanto il primo non avrebbe agito tempestivamente per contrastare la grave patologia attendendo l’arrivo della anestesista/rianimatrice e la seconda, in particolare, per il deficit riscontrato nell’allestimento della sala parto ove possono verificarsi con frequenza situazioni d’emergenza e che la buona pratica clinica esige che siano presenti almeno i presidi di rianimazione di base esattamente indicati in sentenza. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

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