L’esercizio di attività libero professionale assume natura eccezionale perché soggetta ad una disciplina di tipo autorizzatorio, che ne rende lecito e legittimo lo svolgimento al di fuori della struttura pubblica nei limiti delle prescrizioni contenute nella concessa autorizzazione, e che rende, al contrario, illecito ed illegittimo detto esercizio nel caso non si sia ottenuta la citata autorizzazione ovvero in contrasto ed in violazione di essa. La vicenda traeva origine dalla mancata comunicazione delle prestazioni professionali eseguite fuori le mura ospedaliere dal dirigente responsabile di struttura complessa  e lo svolgimento della attività in luoghi non autorizzati.   La colpa grave, da cui la condanna, veniva individuata sia nella reiterazione dei comportamenti omissivi che nella violazione delle norme che disciplinano il rapporto tra il sanitario e l’azienda. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

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