L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito. Nella specie, la situazione addotta dal lavoratore, ed accertata, configurava un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell’assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.). (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)

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