Un paziente affetto da elevata miopia ad entrambi gli occhi ed astigmatismo si affidava al medico che, dopo aver effettuato una normale visita oculistica, suggeriva l’opportunità di un intervento correttivo, definito routinario. L’uomo asseriva anche che, tanto durante la visita, quanto prima dell’intervento, non veniva fornita alcuna informativa in relazione alla prospettata attività, lasciandosi intendere che sarebbe stata eseguita la tipologia “lasik” che il paziente già conosceva. Si era poi appurato che l’intervento effettuato fu del tipo PRK al quale il paziente non si sarebbe mai sottoposto. Dal detto intervento eseguito senza consenso erano derivate lesioni, tanto che originariamente veniva contestato il più grave delitto di lesioni personali non colpose ai sensi dell’art. 582 codice penale.

Il Tribunale osservava che il consenso del paziente costituisce un presupposto di liceità del trattamento  medico -chirurgico però, nell’ipotesi di attività medico -chirurgica effettuata in assenza del consenso del paziente non può farsi discendere automaticatamente una responsabilità del  medico  a titolo di dolo per lesioni volontarie o, in caso di decesso, per omicidio preterintenzionale: e ciò perché il sanitario agisce sempre, magari erroneamente, con una finalità terapeutica o curativa che è incompatibile, salvo casi eccezionali, con il dolo delle lesioni. La Corte di Cassazione ha osservato che in effetti, la circostanza che la  malattia sia stata determinata a fin di bene, per guarirne un’altra (senza che tanto sia  stato  in alcun modo prospettato al paziente, del tutto non informato al riguardo, e da lui non assentito) non esclude affatto che, intanto, quella sia e rimanga una  malattia volontariamente determinata. Ai fini della configurazione del delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. è sufficiente il dolo generico che potrebbe individuarsi, come osservato, anche nella attività medica. La Sezione della Corte di Cassazione rilevando una sorta di mancato intervento normativo adeguatore su un tema particolarmente delicato, al fine di evitare torsioni interpretative, ha ritenuto opportuno rimettere la causa dinanzi alle Sezioni Unite. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario)

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