Un dipendente della ASL intraprendeva giudizio per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori  rispetto alla categoria (categoria A) di inquadramento in quanto stabilmente assegnato a mansioni superiori (della categoria B) costituite dallo svolgimento di attività di ufficio (di gestione degli ordini, del parco macchine aziendale, di istruttoria tecnica e amministrativa) incompatibili col carattere elementare (manuale e di mero supporto) dei compiti dell’ordinamento professionale correlati al profilo professionale di appartenenza.  Attraverso l’esito della prova testimoniale, il giudice perveniva al convincimento della sussistenza di prestazioni lavorative non già a contenuto meramente esecutivo, – ovvero di attuazione di specifiche istruzioni volta a volta somministrate, quanto piuttosto di natura amministrativa che implicavano, oltre all’uso di strumenti informatici, lo svolgimento di attività di classificazione, archiviazione e protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, operazioni semplici di natura contabile: attività che comportava assunzione di responsabilità sia pur nell’ambito della “cornice” organizzativa, ed operativa, da altri predisposta. L’ASL è stata così condannata al pagamento delle differenze retributive. (Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net)

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