L’agenzia delle Entrate dà alcune indicazioni su come certificare l’acquisto dei medicinali per la detrazione fiscale e per le deduzioni Irpef. Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di famiglia. Sono valide le dizioni obbligatorie sullo scontrino del farmacista, anche se abbreviate; per esempio farmaco diventa “f.co”, medicinale diventa “med”. Sono validi anche gli scontrini che abbreviano “medicinali da banco” con la sigla “otc” e “medicinali senza obbligo di ricetta” con la sigla “sop”.
L’agenzia ha anche chiarito che se il documento di spesa non riporta la natura e la quantità del farmaco non è possibile integrare le informazioni mancanti integrando la ricetta del medico o la copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale. Per tutelare la privacy del contribuente, il farmacista può sostituire il nome del farmaco nello scontrino, con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, codice Aic. Si rileva con la lettura ottica del codice a barre di ogni farmaco.
Tags: Diritto
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