- AMBITI DIVERSI DI RESPONSABILITÀ PENALE PER I SANITARI DELLA EQUIPE MEDICA – ANESTESISTA E MEDICO CHIRURGO
- Corte Costituzionale, sentenza del 07/10/2009 (dep. 19/10/2009), n. 262
- La visita medica come causa giustificatrice dell’irreperibilità.
- Pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
- Risarcimento danni da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie
- CORTE di CASSAZIONE – Danno da esposizione alle radiazioni – Responsabilità della ASL per esercizio di attività pericolosa – Corresponsabilità del direttore sanitario
- CORTE di CASSAZIONE – Personale dirigente amministrativo sanitario – Mobilità su domanda – Trattamento economico percepito nell’incarico di provenienza
- CORTE di CASSAZIONE – Cessazione dall’incarico di direttore amministrativo in seguito all’insediamento dei nuovi organi di amministrazione
- CORTE di CASSAZIONE - Immobili a destinazione ospedaliera – Assoggettabilità alla TARSU
- Consiglio di Stato - Personale ospedaliero esposto a rischio radiologico – Congedo aggiuntivo e compenso sostitutivo – Quando spettano.
- Tribunale Napoli sez. VI – La clinica risponde dell’operato del sanitario, anche se scelto direttamente dal paziente.
- Agenzia delle Entrate: Regime Fiscale Applicabile ai Fini delle Imposte sui Redditi, ai Compensi Corrisposti ai Medici in Formazione Specialistica per lo Svolgimento della Attivita’ Libero Professionale Intramurale: Risoluzione n.254/e
- Corte Costituzionale (Ordinanze del 08/03 e 08/01 2009 n.236 – 235)
- Danno alla immagine della P.A. : dipendente con qualifica di assistente amministrativo di una ASL colpevole di reiterate ed ingiustificate assenze dal lavoro.
- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 28 aprile 2009, n. 132 – (GU n. 221 del 23-9-2009)
- CORTE DI CASSAZIONE – Conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello – Parere di idoneità espresso da apposita commissione di esperti – Condizioni – Posizioni organizzative svolte in via di fatto – Rilevanza – Esclusione
- CORTE DI CASSAZIONE – Le conseguenze della revoca della scelta del medico per morte dell’assistito – Efficacia
- Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 9 luglio 2009, n. 28219
- Rimborso irpef su TFR erogato dall’Enpam
Corte Costituzionale, sentenza del 07/10/2009 (dep. 19/10/2009), n. 262
Depositate le motivazioni della sentenza con la quale il 7 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), evidenziando tra l’altro come “Il Lodo Alfano attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale”.
La visita medica come causa giustificatrice dell’irreperibilità.
La visita medica perchè possa essere addotta come causa giustificatrice dell’irreperibilità, è necessario che presenti un’accertata utilità ed indifferibilità per il lavoratore, sia sul piano diagnostico che curativo; il lavoratore, inoltre, deve fornire dimostrazione (essendo onere che grava a suo carico), che la stessa non si sia potuta svolgere in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità, ad esempio per indisponibilità del medico o della struttura sanitaria ospitante. T.A.R. Puglia Lecce Sez. II – Sentenza del 04-09-2009, n. 2075
Pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
In presenza di pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal CPPO, atteso che l’ordinamento non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, per ciò che attiene al riconoscimento dell’equo indennizzo, ad un solo organo, il CPPO la competenza ad esprimere il giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell’amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I – Sentenza del 25-08-2009, n. 936
Risarcimento danni da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie
In G.U. n. 246 del 22/10/2009 e’ pubblicata la circolare 20 ottobre 2009, n. 28 recante: Modalita’ di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132, concernente la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti
CORTE di CASSAZIONE – Danno da esposizione alle radiazioni – Responsabilità della ASL per esercizio di attività pericolosa – Corresponsabilità del direttore sanitario
Dei danni causati dall’esercizio di attività pericolosa svolta da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde sia l’ente in quanto tale, sia la persona preposta in concreto all’esercizio dell’attività pericolosa. Pertanto dei danni causati ad un infermiere dall’esposizione alle radiazioni emanate da un apparecchio radiografico rispondono in solido sia la ASL, sia il suo direttore sanitario.
CORTE di CASSAZIONE – Personale dirigente amministrativo sanitario – Mobilità su domanda – Trattamento economico percepito nell’incarico di provenienza
In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 1998-2001 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere che “la mobilità su domanda non comporta novazione del rapporto di lavoro”, non implica la conservazione dell’integrale trattamento acquisito con la precedente destinazione, dovendosi considerare – alla luce di una interpretazione sistematica – che, per il personale dirigente, il complessivo trattamento economico si compone (art. 35 del c.c.n.l. citato) di una parte fondamentale e di una parte accessoria, comprensiva, quest’ultima, della retribuzione di posizione, la quale, a sua volta, è ripartita in una componente fissa e in una variabile, collegata (art. 40 del c.c.n.l. citato) all’incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni e destinata a venire meno in caso di assegnazione ad un nuovo incarico. Ne consegue che, ove nel passaggio da un ente all’altro muti l’incarico dirigenziale attribuito, dell’originario trattamento economico si conserva, oltre al trattamento fondamentale, solamente la parte fissa della retribuzione di posizione.
CORTE di CASSAZIONE – Cessazione dall’incarico di direttore amministrativo in seguito all’insediamento dei nuovi organi di amministrazione
In tema di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore amministrativo di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (nella specie, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri), la legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (recepita nel regolamento dell’Istituto adottato con d.int. 11 gennaio 2002, in applicazione del d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319), che prevede, all’art. 15 comma 6, la cessazione del direttore sanitario e amministrativo dai rispettivi incarichi entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, introduce una fattispecie di estinzione automatica del rapporto la cui “ratio” va individuata nell’intento di assicurare la costante permanenza del rapporto fiduciario fra direttore generale di Aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere e collaboratori, fondato sulla provenienza della nomina dallo stesso soggetto e non nell’esigenza di garantire l’automatico adeguamento della durata della nomina del dirigente a quella degli organi di indirizzo politico. Tale disposizione, diversamente da altre disposizioni legislative della Regione Lazio concernenti l’automatica decadenza dei direttori generali delle Asl (per la cui incostituzionalità si è pronunciata Corte cost. n. 104 del 2007), è immune da censure di costituzionalità per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento poiché, come chiarito dal Giudice delle leggi con riferimento a disposizioni analoghe della legge della regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (v. Corte cost. n. 233 del 2006), non riguarda un’ipotesi di “spoil system” in senso tecnico, dal momento che non regola un rapporto fondato sull’ “intuitus personae” tra l’organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ed è responsabile verso il primo dell’efficienza dell’amministrazione, ma concerne l’organizzazione dell’ente pubblico con funzioni di ricerca e cura in ambito sanitario e mira a garantire, all’interno di esso, la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale, nella specie il Commissario straordinario, e i direttori amministrativi e sanitari.
CORTE di CASSAZIONE - Immobili a destinazione ospedaliera – Assoggettabilità alla TARSU
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, a seguito dell’abrogazione dell’art. 39 della legge n. 146 del 1994 da parte dell’art. 17 della legge n. 128 del 1998, i rifiuti provenienti da ospedali non costituiscono più una categoria a parte e ben, quindi, possono essere assimilati, ove non siano pericolosi e tossici, a quelli urbani, a mezzo di regolamento comunale ex art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, nel qual caso la struttura ospedaliera è soggetta alla predetta tassa, in ragione del carattere di generalità attribuitole dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delle previsioni del comma 3 di tale norma che, nel fornire precise indicazioni in ordine alla coesistenza della produzione dei due tipi di rifiuti, afferma il principio per cui la produzione di rifiuti speciali non integra un elemento escludente la produzione di rifiuti solidi urbani. (Sentenza n. 13711 del 12/06/2009).
Consiglio di Stato - Personale ospedaliero esposto a rischio radiologico – Congedo aggiuntivo e compenso sostitutivo – Quando spettano.
Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, previsto a favore del personale ospedaliero esposto in misura continuativa al rischio radiologico, attende al pari delle ferie ordinarie alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, non sussistendo ragioni che possano indurre a differenziare, ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, il congedo aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie, trattandosi in ambedue i casi di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale
Tribunale Napoli sez. VI – La clinica risponde dell’operato del sanitario, anche se scelto direttamente dal paziente.
La responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Corte Costituzionale (Ordinanze del 08/03 e 08/01 2009 n.236 – 235)
Procreazione Medicalmente Assistita – Limiti all’Applicazione delle Tecniche sugli Embrioni – Divieto di Crioconservazione degli Embrioni Soprannumerari in Gazzetta Ufficiale n.39 Del 30 Settembre 2009 (Prima Serie Speciale)
Danno alla immagine della P.A. : dipendente con qualifica di assistente amministrativo di una ASL colpevole di reiterate ed ingiustificate assenze dal lavoro.
Il danno all’immagine provocato alla p.a. da soggetto legato da rapporto di servizio, è “patrimoniale” in senso stretto e discende da responsabilità contrattuale, se non altro per l’assoluta diversità ontologica che esiste tra persone fisiche e persone giuridiche
Se si considera poi che i fatti sono avvenuti in un paese piccolo, dove i pubblici dipendenti sono osservabili dalla comunità, non vi è dubbio circa la sussistenza del danno conseguente alla lesione all’immagine dell’Amministrazione sanitaria in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto.
CORTE DI CASSAZIONE – Conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello – Parere di idoneità espresso da apposita commissione di esperti – Condizioni – Posizioni organizzative svolte in via di fatto – Rilevanza – Esclusione
In tema di dirigenza medica, il parere di idoneità espresso dall’apposita commissione di esperti prevista dall’art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in funzione del conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello da parte del direttore generale dell’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , postula, per ciascun aspirante, oltre allo svolgimento di un colloquio, una valutazione del “curriculum” professionale, la quale, avuto riguardo al parametro della “posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione” previsto dall’art. 8, comma 3, lett. b), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ricomprende esclusivamente gli incarichi e le attività formalmente attribuite e non anche le posizioni possedute o svolte in via di fatto, non potendo queste ultime essere oggetto di una certificazione accettabile per la commissione, sprovvista, per tale tipo di accertamento, di idonei poteri istruttori, dovendosi, per contro, ritenere ammissibile – in riferimento al parametro previsto dall’art. 8, comma 3, lett. c), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 – la produzione di una certificazione relativa alle prestazioni erogate dall’intera struttura presso cui opera il candidato ancorché non specificamente riferite allo stesso ove sia desumibile, in relazione agli altri elementi allegati con il “curriculum”, la tipologia quantitativa (anche se non la specifica quantità) delle prestazioni effettuate dall’aspirante, tanto più che tale dato costituisce, ai fini del giudizio di idoneità, solo uno dei molteplici elementi valutabili dalla commissione.
CORTE DI CASSAZIONE – Le conseguenze della revoca della scelta del medico per morte dell’assistito – Efficacia
L’art. 28 dell’accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il S.S.N., approvato con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, secondo il quale la revoca della scelta del medico convenzionato per morte dell’assistito “ha effetto dal giorno del decesso” e che “l’azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall’evento”, si interpreta nel senso che il diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per l’attività a favore degli assistiti cessa al verificarsi dell’evento morte, senza che assuma rilievo, atteso l’ampio termine fissato per la comunicazione, la formale e tempestiva notizia di esso da parte dell’azienda sanitaria al singolo sanitario interessato.
AMBITI DIVERSI DI RESPONSABILITÀ PENALE PER I SANITARI DELLA EQUIPE MEDICA – ANESTESISTA E MEDICO CHIRURGO
In tema di responsabilità per i reati colposi, vale il principio di affidamento, secondo cui ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi. Tale principio subisce un temperamento ove, come nel caso dell’equipe medica, esistano altri partecipi che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In queste ipotesi vale la regola per cui l’agente ha l’obbligo di attivarsi ove abbia la percezione della violazione delle regole cautelari da parte degli altri membri dell’equipe o se, comunque, si trovi in una situazione in cui diviene prevedibile l’altrui inosservanza di regole cautelari. Cassazione, Sezione IV, 22 Maggio 2009 – 6 Agosto 2009 n. 32191, XXX ed altro
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 9 luglio 2009, n. 28219
In un obiter dictum, la Corte di Cassazione ritiene “opzione scientifica non arbitraria” il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l’assunzione dello sostanza; ragionando in astratto, la Corte afferma che ciò potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di “alterazione” da stupefacenti, che costituisce il proprium del reato di cui all’articolo 187 C.d.S.
Rimborso irpef su TFR erogato dall’Enpam
In tema di IRPEF, l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del medesimo decreto, e non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 28 aprile 2009, n. 132 – (GU n. 221 del 23-9-2009)
Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che:
al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;
al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia’ fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita’, a parita’ di gravita’ dell’infermita’, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;
Tenuto conto che le disposizioni legislative sopra richiamate stabiliscono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni;
Ritenuto di procedere all’adozione di un unico decreto di carattere regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in applicazione dei gia’ citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e 2, comma 362 della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla fissazione dei criteri per disciplinare, nell’ambito di un piano pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle disposizioni citate;
Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e successive modificazioni, e’ stata istituita una Commissione con il compito di provvedere alla propedeutica attivita’ istruttoria per la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare;
Visto il «Documento di definizione dei contenuti necessari all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ ad indicare il complessivo percorso attuativo della normativa in questione» approvato dalla Commissione di cui al precedente punto in data 4 febbraio 2009;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3743/2008, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;
Vista la nota n 100.1/1125 del 19 marzo 2009, con la quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e’ stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell’articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la stipula, nell’ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo altresi’ la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all’articolo 1:
a) l’ esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall’ Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una sentenza;
b) l’esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalita’ tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza.
2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.
Art. 3.
1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all’articolo 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di cui all’articolo 2:
a) per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia’ fissati per i soggetti emofilici dall’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno;
b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell’eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e’ stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno.
c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell’eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita’ del danno subito, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e’ stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita’ del danno subito e dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno.
d) Nei casi in cui l’amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sara’ pari all’80% dell’importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d’appello.
Art. 4.
1. L’acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, e’ effettuata secondo le seguenti modalita’:
a) i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 che sono interessati alla stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l’accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni;
b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalita’ di inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalita’ tecniche fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della modalita’ di inoltro telematico, la domanda potra’ essere inoltrata al Ministero secondo modalita’ fissate dalla medesima circolare;
c) la domanda e’ presentata dal legale che assiste l’interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda e’ allegata la documentazione di seguito elencata:
1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell’Ufficio medico legale o copia di sentenza con cui e’ stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria;
2. copia dell’istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze gia’ emesse;
4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
5. lettera di manifestazione d’intenti sottoscritta dal danneggiato, corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione e’ avvenuta in sua presenza.
2. E’ fatta salva la facolta’ del Ministero di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattiva.
Art. 5.
1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con priorita’, a parita’ di gravita’ dell’infermita’, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e sentita l’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 6.
1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell’Avvocatura generale dello Stato, provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 5.
2. Qualora l’interessato non presenti l’ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potra’ avvalersi della priorita’ a parita’ di gravita’ dell’infermita’ di cui al comma 362 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Art. 7.
1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero.
2. All’atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all’articolo 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonche’ a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell’Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti.
Art. 8.
1. All’esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) si procede successivamente alla stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue disponibilita’ di bilancio.
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2009
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 296
Allegato
TABELLA
Limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi (gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002)
aventi causa di danneggiati deceduti |€ 619.748,28
———————————————————————
danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una |
sentenza favorevole | € 464.811,21
———————————————————————
danneggiati viventi per i quali non vi e’ ancora |
alcuna sentenza favorevole | € 413.165,52
Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di eventuali importi aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivo connessi alle specifiche modalita’ di eventuale rateizzazione.
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