- Una sola scorrettezza non vale il licenziamento
- Specializzandi ante-’91: il rebus prescrizione
- Stupefacenti e Sostanze Psicotrope: DECRETO 5 giugno 2009
- Stupefacenti e Sostanze Psicotrope: ORDINANZA 16 giugno 2009
- Stupefacenti e Sostanze Psicotrope: ORDINANZA 2 luglio 2009
- Corte di Cassazione – Condizioni generali di polizza demandanti a perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni dell’assicurato – Prescrizione
- I.N.P.D.A.P. – Nota 16-6-2009 n. 33 – Indennità di polizia giudiziaria – Comparto Sanità
- Condotta diligente del medico – Conseguenze – Responsabilità del medico – Esclusione – Responsabilità della struttura ospedaliera
- Illecito omissivo – Nesso di causalità – Accertamento – Criterio della ragionevole probabilità
- CORTE di CASSAZIONE – Medici – Dequalificazione e valutazione nuove mansioni
Fonte: DirittoSanitario.net
Una sola scorrettezza non vale il licenziamento
Non è licenziabile il dipendente che si allontana una volta sola senza giustificazione dal posto di lavoro, se in passato si è sempre comportato correttamente e se il fatto non ha prodotto danni. La sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 14586 del 22 giugno 2009, spezza ben più di una lancia a favore dei lavoratori, purché il comportamento sia eccezionale e quindi non vada a mettere in dubbio la correttezza e la diligenza del dipendente nei confronti dell’azienda. La vicenda nasce nel 2005 a seguito del licenziamento di un lavoratore tessile che durante un turno notturno aveva lasciato l’azienda, determinando il blocco dei macchinari del reparto di cui, tra l’altro, era responsabile. Per l’azienda la gravità del fatto era accentuata proprio dall’orario notturno, quando minori erano i controlli dei superiori, anche se il fatto poi non aveva avuto nessuna ricaduta produttiva o economica. Insomma, anni di lavoro ineccepibile, senza sanzioni o richiami, non avevano salvato il posto al lavoratore che si è poi rivolto ai giudici per l’annullamento della decisione. In appello, i giudici di merito torinesi hanno rigettato la richiesta, accolta in primo grado, perché nel caso specifico prevaleva non tanto il fatto di non aver procurato danni o l’assenza di precedenti sanzioni, quanto la posizione di responsabile del reparto del dipendente e il fatto che non vi fossero superiori. Per questo prevalevano la malafede e la scorrettezza da parte dell’operaio nei confronti dell’azienda. Un’impostazione ora ribaltata dalla Cassazione. Innanzitutto, per i giudici, il licenziamento in questo caso è stata una sanzione sproporzionata, eccessiva, mentre va sempre salvaguardato il principio di necessaria proporzionalità fra fatto addebitato e recesso. L’azienda ha insomma punito con eccessiva severità il dipendente, facendo saltare questo principio (cfr. per tutte Cass. n. 14551/2000 e Cass. n. 16260/2004). Si legge nella decisione: «Quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza ». Il fatto di aver voluto dare una sanzione “esemplare” quale deterrente per gli altri operai risulta comunque una misura sproporzionata in rapporto all’effettiva gravità della colpa. Per cui, non ci può essere sanzione esemplare slegata dalla misura reale della responsabilità. La parola finale spetterà alla Corte d’appello di Genova.
L.Vaz.
Specializzandi ante-’91: il rebus prescrizione
Sulla scorta della più recente e autorevole giurisprudenza, anche comunitaria, appare possibile tracciare un primo sintetico ma efficace consuntivo, in ordine al profilo prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, come reclamato da numerosissimi medici, specialisti nel periodo 1983-1991. Nel caso del cosiddetto “illecito del legislatore” (omessa o non corretta trasposizione di direttiva) si può ragionevolmente ritenere realistico un termine di dieci anni, prima che la relativa azione risarcitoria si prescriva, con decorrenza dalla pubblicazione del Dlgs 257/1991. Infatti: – il 3 giugno 2009, con la sentenza n. 12814, la sezione Lavoro della Cassazione individua il dies a quo per il computo dei termini, il cui inutile decorso comporta la irrimediabile perdita del diritto vantato. I ricorrenti adivano il tribunale nei confronti dei ministeri della Sanità, dell’Università e del Tesoro, esponendo di avere frequentato le scuole di specializzazione di medicina senza percepire alcuncompenso. Poiché le direttive della Comunità europea, le quali prevedevano un compenso in favore dei medici specializzandi, erano state trasposte in ritardo nell’ordinamento italiano (decreto legislativo 257/1991) chiedevano il risarcimento del danno da ritardata attuazione della fonte comunitaria tra il 1983 e il 1991. Danno che consisteva nella mancata remunerazione del lavoro svolto e nella perdita di “chances”. La Corte di cassazione ha osservato che trattandosi di azione di risarcimento del danno, la prescrizione è quinquennale (v. per il differente termine decennale, Cass. Sez. Un. 9147/2009) e inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento non coincide con l’emanazione della direttiva, se la stessa non è immediatamente applicabile; né con il termine assegnato agli Stati per la trasposizione della fonte comunitaria nel diritto interno, perché anche a quel momento il soggetto privato non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del diritto che gli viene negato e l’ammontare del relativo risarcimento. Può invece individuarsi nel momento in cui entra in vigore la normativa di attuazione interna della direttiva europea. È questo, secondo la sezione della Cassazione, il tempo in cui il soggetto può far valere il diritto al risarcimento del danno, perché è in quel contesto che egli viene a conoscere il contenuto del diritto attribuito e i limiti temporali della corresponsione. In altri termini, posto che con il decreto legislativo 257/1991 il soggetto era in grado di conoscere l’ammontare dei compensi stabiliti, a quel momento poteva esercitare il diritto al risarcimento del danno. Il 17 aprile 2009, con la sentenza 9147, le Sezioni unite civili della Cassazione assoggettano la pretesa risarcitoria, al termine di prescrizione ordinaria decennale (e non quinquennale) perché diretta all’adempimento di un’obbligazione ex lege (di natura indennitaria) riconducibile come tale all’area della responsabilità contrattuale. In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore, nel termine prescritto, di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non self executing, sulla «retribuzione» della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria, per attività non antigiuridica. Il conseguente relativo risarcimento, non subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa, deve assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita e la pretesa azionata è esposta all’ordinario termine decennale di prescrizione. Per altro verso, il 24 marzo scorso, una sentenza (Grande Sezione) della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa nel procedimento C-445/06 (causa Danske Slagterier contro Repubblica federale di Germania) stabiliva, tra l’altro, che il decorso dei termini di prescrizione di un diritto non restano sospesi o interrotti né in presenza di un procedimento per inadempimento ex art. 226 Ce né in presenza di una carente o scorretta trasposizione della direttiva nel diritto interno (quando i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri). Infatti, dal tenore del dispositivo: «Il diritto comunitario non richiede che, quando la Commissione delle Comunità europee avvia un procedimento per inadempimento ex art. 226 Ce, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dello Stato che si sia reso responsabile di una violazione del diritto comunitario, previsto dalla normativa nazionale, sia interrotto o sospeso durante tale procedimento. – Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un’azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a d e c o r r e r e dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola». A tal proposito, è significativo sottolineare un singolare provvedimento della Corte di appello di Genova (sentenza n. 65 del 4 giugno 2008) di contrario avviso, laddove ha motivato che «non può trovare applicazione, a carico degli appellanti, la prescrizione quinquennale, giacché, fino a quando nel diritto italiano non verrà introdotta una norma giuridica specifica che riconosca una remunerazione a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo tra il 1982 e il 1991, si dovrà far riferimento al principio emergente dalla giurisprudenza europea, secondo cui, finché una direttiva non sia correttamente trasposta nell’ordinamento nazionale, i singoli non sono in grado di acquisire la piena conoscenza dei loro diritti, onde, fino al momento in cui abbia luogo l’esatta trasposizione della direttiva, lo Stato inadempiente non può eccepire la tardività di una azione giudiziaria avviata nei confronti dello stesso da un singolo, a tutela dei diritti che le disposizioni di tale direttiva gli riconoscono e solo da tale momento può decorrere un termine incidente sulla proponibilità di una domanda nell’ambito dell’ordinamento statuale». I testi integrali dei provvedimenti citati sono disponibili anche sul sito su www.dirittosanitario.net
Ennio Grassini
Avvocato – Specialista in Diritto
ed economia
dell’Unione europea
DECRETO 5 giugno 2009
IL DIRIGENTE dell’ufficio centrale stupefacenti
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope:
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l’anno 2009;
Preso atto che la ditta Salars S.p.A. e’ stata autorizzata con decreto n. 12733 dell’11 gennaio 2009 a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta
che la ditta su citata e’ autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2009, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:
Salars S.p.A. – via S. Francesco, 5 – 20100 Como, diidrocodeina – per l’Italia kg 1000.
Il presente decreto ha validita’ dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2009
Il dirigente: Petriccione
ORDINANZA 16 giugno 2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale e’ stato attribuito il titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Considerato che il testo unico classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle (delle quali la tabella I riporta le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, e la tabella II individua le sostanze che hanno attivita’ farmacologica e, pertanto, sono usate in terapia come medicinali) e che la tabella II e’ suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;
Considerato che nell’allegato III-bis al testo unico sono elencati alcuni medicinali utilizzati nella terapia del dolore per i quali, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001, sono previste alcune semplificazioni prescrittive;
Considerato che una delle cause che rendono difficile l’accesso alla terapia del dolore risulta essere la necessita’, prevista dal testo unico, dell’utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore;
Considerato che una ricollocazione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis del testo unico, dalla tabella II sezione A, alla Tabella II sezione D, comporterebbe la possibilita’ di utilizzo della ricetta ordinaria, da rinnovarsi di volta in volta;
Considerato che l’art. 14, comma 1), lettera e) n. 1) del testo unico stabilisce che nella sezione D della tabella II sono indicate, fra l’altro le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita’ del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
Sentito il Consiglio Superiore di Sanita’ che, nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 27 maggio 2009, ha espresso parere favorevole a che siano iscritte nella tabella II, sezione D, delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al testo unico le composizioni ad uso diverso da quello parenterale utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine, contenenti da sole o in associazione con altri principi attivi le sostanze riportate nell’allegato III-bis al testo unico, con esclusione dei medicinali indicati nella terapia della disuassefazione degli stati di tossicodipendenza, ritenendo, tuttavia, che l’ intervento sulle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope non possa considerarsi esaustivo delle problematiche connesse all’incentivazione dell’uso degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore e percio’ sollecitando ulteriori approfondimenti e la revisione del testo unico;
Rilevato che dal parere espresso dal Consiglio superiore di sanita’ non risulta che sia provato che le composizioni medicinali di cui viene proposta l’iscrizione nella tabella II, sezione D siano caratterizzate dal minor potere tossicomanigeno richiesto dal citato art. 14, comma 1, lettera e), numero 1) del testo unico;
Ritenuto, peraltro, indifferibile, dare attuazione al parere del Consiglio superiore di sanita’, per evitare che le attuali modalita’ prescrittive dei farmaci oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore continuino a ostacolare l’appropriato impiego terapeutico di tali prodotti, vanificando le finalita’ della citata legge 8 febbraio 2001, n. 12 e recando un gravissimo pregiudizio ai diritti del malato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l’art. 117;
Ordina:
Art. 1.
1. Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo unico, relativamente ai criteri di classificazione e alle modalita’ di prescrizione dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore in grado di tutelare efficacemente i diritti dei malati i composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis del testo unico, con esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale, sono temporaneamente iscritti nella sezione D della tabella II allegata al citato testo unico, limitatamente alle composizioni seguenti:
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantita’, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita’ di somministrazione o in quantita’ percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita’, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unita’ di somministrazione;
c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;
d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina
Art. 2.
1. La presente ordinanza ha effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni di revisione del testo unico richiamate all’art. 1 e, in ogni caso, per non oltre dodici mesi
Art. 3.
1. La presente ordinanza, che sara’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 16 giugno 2009
Il vice Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 132
ORDINANZA 2 luglio 2009
Integrazioni all’ordinanza 16 giugno 2009, recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». (09A08111) (G.U. Serie Generale n. 156 del 8 luglio 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»; Vista l’ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Ritenuto necessario integrare le previsioni dell’art. 1 della ordinanza di cui al punto precedente con modalita’ atte ad evitare abusi e contraffazioni prescrittive ed a consentire il monitoraggio delle quantita’ delle singole preparazioni, rientranti nel regime previsto dalla stessa, effettuate con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale e’ stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l’art. 117;
Ordina:
Art. 1.
1. All’art. 1 dell’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2009, n. 141, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’atto della dispensazione delle composizioni di cui alla presente ordinanza, la prescrizione delle quali viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l’identita’ dell’acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.
1-ter. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alla ASL e all’Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008, spedite nel mese precedente e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 1. La comunicazione dovra’ recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.
1-quater. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma precedente.
1-quinquies. Con provvedimento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono essere stabilite modalita’ per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.».
Art. 2.
1. La presente ordinanza ha effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico richiamate all’art. 1 dell’ordinanza del 16 giugno 2009 e, in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010.
Art. 3.
1. La presente ordinanza, che sara’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009
Il Vice Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 195
Corte di Cassazione – Condizioni generali di polizza demandanti a perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni dell’assicurato – Prescrizione
In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino ad apposita perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni per le quali l’assicurato chiede l’indennizzo, affinché tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia, occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l’anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno. (Nella fattispecie, relativa ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha escluso che fosse prescritto il diritto all’indennizzo dell’assicurato, derivando la prova della sua tempestiva denuncia dal fatto di essere stato sottoposto a visita medica per conto dell’assicurazione prima del decorso dell’anno dal sinistro).
* sentenza: Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 09/04/2009
I.N.P.D.A.P. – Nota 16-6-2009 n. 33 – Indennità di polizia giudiziaria – Comparto Sanità
” Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla valutazione ai fini pensionistici dell’indennità di polizia giudiziaria prevista dai CCNNLL del comparto Sanità relativi al personale dei livelli e a quello della dirigenza medica.
Al riguardo, con circolare n. 2 del 15 gennaio 1998, a commento dell’art. 44, comma 2, del CCNL 1994/1997 comparto sanità, è stato stabilito che detta indennità era utile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione di cui all’art. 13, lettera b), del D.Lgs. n. 503/1992 mentre, con nota n. 45 del 28 dicembre 2005, relativa al CCNL dei medici e veterinari, l’indennità di polizia giudiziaria, attribuita ai dirigenti medici e veterinari con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è stata considerata utile per il calcolo della prima quota di pensione e ciò perché si è ritenuto che la stessa fosse legata ad un incarico di funzione. In questa sede si vuole precisare, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’Aran in merito all’art. 44, comma 2, del CCNL 94-97 del comparto Sanità, che per il personale dei livelli, la relativa indennità può essere valutata nella quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503/1992, a condizione che sia in possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e che svolga effettivamente detta funzione.
Pertanto, si invitano le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni riportate nella seguente nota operativa; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni, previa richiesta degli interessati, nei limiti previsti dall’art. 26 della legge n. 315/1967. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.” Il Dirigente generale Dr. Costanzo Gala
Condotta diligente del medico – Conseguenze – Responsabilità del medico – Esclusione – Responsabilità della struttura ospedaliera
In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suo confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all’inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, in relazione all’insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in riferimento ai danni neurologici riportati da un neonato in conseguenza di un parto prematuro, avevo escluso la responsabilità non solo dal ginecologo e dei pediatri, per avere gli stessi praticato tutta l’assistenza possibile con i mezzi a disposizione, ma anche dell’Asl, pur essendo stato accertato che i rischi connessi al parto avrebbero reso opportuno il ricovero della gestante in una struttura meglio attrezzata).
Illecito omissivo – Nesso di causalità – Accertamento – Criterio della ragionevole probabilità
È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. L’onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico-chirurgico.
CORTE di CASSAZIONE – Medici – Dequalificazione e valutazione nuove mansioni
La equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti – che legittima il jus variandi del datore di lavoro – deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto, precisandosi, inoltre, che il divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
A tal fine, quindi – ha affermato la Corte – l’indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali.
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