Fonte: Dirittosanitario.net

TAR SICILIA – Diritto di accesso – Documentazione sanitaria relativa ad un ricovero – Documento amministrativo
La documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lettera d) dell’art. 22 della L. n. 241/1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute; peraltro, proprio perché contiene dati “sensibili” sulla salute del cittadino (artt. 75 e segg. del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), tale documentazione non può non essere portata a conoscenza del diretto interessato.

Corte di Cassazione – conflitto di doveri -  scelta del dovere da disattendere – criterio
In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, all’agente non possono essere addebitate a titolo di colpa le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo cautelare attinente alla tutela del bene giuridico di rango inferiore posta in essere per soddisfare le esigenze di cautela connesse all’interesse di rango superiore. Sentenza n. 15869 del 3 febbraio 2009  – depositata il 1aprile 2009.

Corte di Cassazione – Attività del pubblico ufficiale non menzionata nell’atto – Presupposto dell’attestazione – Falsità deducibile per implicito.
In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa. (Fattispecie relativa a schede di dismissione redatte da una struttura sanitaria convenzionata e strumentali ad ottenere il rimborso delle prestazioni effettuate, in cui la Corte ha ritenuto la falsità delle stesse in quanto la veritiera descrizione dei trattamenti somministrati presupponeva la falsa diagnosi delle patologie a cui gli stessi si riferivano).

CORTE DI CASSAZIONE – Struttura sanitaria operante in ambito carcerario  – Medici di guardia – Posizione di garanzia derivante dall’instaurazione del rapporto terapeutico
In tema di colpa professionale medica, ai fini dell’affermazione di responsabilità penale, in relazione al decesso di una paziente, dei medici operanti – non in posizione apicale – all’interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda. (Fattispecie nella quale si contestava a due medici di guardia in servizio presso una struttura sanitaria operante all’interno di una Casa circondariale, succedutisi nel compimento di singoli atti diagnostici o terapeutici, di non avere diagnosticato per tempo la tubercolosi dalla quale era affetta una detenuta, avendo omesso di eseguire gli accertamenti diagnostici e la visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

Min.Lavoro: retribuzione annua per la liquidazione INAIL a favore dei tecnici di radiologia – anno 2008
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, il Decreto 23 febbraio 2009 contenente la determinazione della retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite INAIL a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi per l’anno 2008. Questa è fissata in 23.340,64 euro con effetto dal 1° luglio 2008.

Corte di Cassazione – (sul riconoscimento di rappporto lavoro subordinato – assistente medico cardiologo, esercente attività presso casa di cura e riabilitazione privata)
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale.

TRIBUNALE DI MILANO – Musica negli studi medici
Il pubblico riIevante, anche in ragione della normativa comunitaria (direttiva 1992/100; 2001/29), è solo quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, “non certo i clienti di uno studio dentistico, che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali”.

CORTE DI CASSAZIONE – penale – Accertamento dell’alterazione – Modalità – Fattispecie: prelievo ematico effettuato durante il ricovero in ospedale
I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona).

CORTE DI CASSAZIONE . penale – Attività professionale medica – Rischio consentito – Rafforzamento dell’onere di diligenza.
In tema di responsabilità per colpa medica, “rischio consentito” (o aggravamento del “rischio consentito”) non significa esonero dall’obbligo di osservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo in relazione alla gravità del rischio, che solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole potrà effettivamente ritenersi consentito per quella parte che non può essere eliminata. (Fattispecie nella quale due medici avevano, per negligenza, consentito ad un paziente affetto da gravi problemi psichici, l’esercizio di un’attività pericolosa, ovvero l’uso delle armi: il paziente aveva ucciso due persone, ne aveva ferite quattro e poi si era suicidato).

CORTE di CASSAZIONE penale – Falsa dichiarazione del privato – Falsa attestazione del p.u. – Mancanza dei controlli – Falso ideologico del pubblico ufficiale
Integra il concorso di persone nel reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 110 e 479 cod. pen.) – e non quello di tentativo di induzione in inganno del pubblico ufficiale, autore del falso – la condotta del destinatario di un provvedimento di abbattimento di animale che dichiari falsamente il decesso del bovino infetto, al veterinario della ASL, il quale, a sua volta, attesti falsamente, senza i dovuti controlli, l’esecuzione del provvedimento di abbattimento, in quanto il consapevole comportamento del privato concorre con efficacia causale nel determinare il reato di falso.

CORTE DI CASSAZIONE penale – Colpa medica – Posizione di garanzia – Psichiatra
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato l’affermazione di responsabilità del primario e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal reparto dichiarando all’infermiera di volersi recare a prendere un caffè al distributore automatico situato al piano superiore, ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra).

CORTE di GIUSTIZIA – Nozione di pubblicità – Diffusione di informazioni su un medicinale da parte di un terzo che agisce di propria iniziativa
Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara : L’art. 86 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificato successivamente dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione da parte di un terzo di informazioni relative ad un medicinale, in particolare alle sue proprietà curative o profilattiche, può essere considerata come pubblicità ai sensi di detto articolo, anche quando tale terzo agisce di propria iniziativa e in piena autonomia, giuridica e di fatto, rispetto al produttore o al venditore di un tale medicinale. Spetta al giudice nazionale determinare se tale divulgazione costituisca un’azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.

CORTE DI GIUSTIZIA -  Sez. Grande – Carni fresche – Controlli veterinari – Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro – Termine di prescrizione – Determinazione del danno – Misure di effetto equivalente – Polizia sanitaria – Scambi intracomunitari.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) I soggetti lesi dalla trasposizione e dall’applicazione carenti delle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, e del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, possono avvalersi del diritto alla libera circolazione delle merci per chiamare in causa la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.
2) Il diritto comunitario non richiede che, quando la Commissione delle Comunità europee avvia un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dello Stato che si sia reso responsabile di una violazione del diritto comunitario, previsto dalla normativa nazionale, sia interrotto o sospeso durante tale procedimento.
3) Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un’azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola.
4) Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disciplina nazionale, la quale prevede che un soggetto non possa ottenere il risarcimento del danno di cui abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare la realizzazione mediante le azioni in giudizio a sua disposizione, a condizione che si possa ragionevolmente esigere dal soggetto leso l’utilizzo dell’azione in parola, il che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del complesso delle circostanze della causa principale. La probabilità che il giudice nazionale proponga una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 CE o l’esistenza di un ricorso per inadempimento pendente dinanzi alla Corte non possono costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che non sia ragionevole far ricorso a un’azione in giudizio.

Morte per ingestione di disinfettante ambienti
La Corte l’Appello di Roma, anche sulla scorta di un ragionamento presuntivo, ha riconosciuto la responsabilità di una Casa di Cura per la morte di una paziente che aveva ingerito un prodotto disinfettante.   Ha osservato la Corte territoriale che dalle circostanze di tempo  e di luogo allegate agli atti del processo civile e risultanti dalla relazione medico legale del procedimento penale, doveva presumersi fondatamente che l’ingestione avvenne per il comportamento tenuto dal personale della Casa di cura addetto all’assistenza della ricoverata, che evidentemente rimasta priva di sorveglianza ebbe a prelevare il prodotto e ad ingerirlo; si trattava di disinfettante utilizzato per la pulizia degli ambienti e rimasto anch’esso incustodito. La struttura sanitaria avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria quanto meno del caso fortuito, valido ai fini dell’interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento, prova che, tuttavia, non era stata offerta.

Richiesta cartella clinica da terzi
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del diniego opposto dall’ospedale alla richiesta di accesso alla cartella clinica dell’ex coniuge. In particolare è stato affermato che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità e che il coniuge (marito) ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari  per corroborare, fin dall’inizio, una valida azione giudiziaria volta all’annullamento del vincolo matrimoniale. Tanto perché in presenza della detta situazione deve “ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario.

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