Consiglio di Stato – Sesta sezione – sentenza n. 705/2009-
Guardia medica dei docenti non è straordinario -

È da escludersi che i professori e ricercatori universitari abbiano diritto al pagamento delle ore prestate durante i turni di guardia come ore di lavoro straordinario. Per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale trovano applicazione le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale con possibilità di espletamento del servizio di guardia medica notturna. L’università ha il divieto di assumere medici o sanitari laureati con compiti esclusivamente assistenziali, con conseguente necessità di ricorrere al personale docente, tenuto conto del prevalente interesse pubblico all’assistenza dei malati. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca, con possibile sospensione dell’obbligo di svolgere detta attività assistenziale solo in caso di aspettativa o di congedo.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 2584/2009
Dirigente di I livello al vertice della struttura

E’ stata rigettata la domanda del dirigente medico diretta ad ottenere le differenze retributive. Mentre il sanitario affermava che le unità operative sono strutture complesse perché articolate in sezioni o uffici per lo svolgimento di specifiche funzioni sotto le direttive del responsabile della struttura in cui sono inserite, i giudici riscontravano che, dell’esame della pianta organica, si rilevava che l’unità – biotossicologia – contemplava un organico di sei addetti (quattro biologi coadiutori e due biologi collaboratori), oltre il dirigente sanitario, mentre la circostanza che fosse previsto in organico un dirigente sanitario (primario) non veniva ritenuta decisiva, siccome la riforma attuata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, con l’articolazione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli, consentiva di coprire il posto con un dirigente di primo livello. Ai fini di statuire sul diritto di un dipendente a percepire i compensi per lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore, non può rilevare la classificazione erronea di una struttura organizzativa operata dal datore di lavoro, ma esclusivamente il fatto se i compiti attribuiti siano o non riconducibili a quelli propri, nella specie, di un dirigente di secondo livello.

Consiglio di Stato – Sesta sezione – sentenza n. 880/2009
Specializzandi 83/91: borse con sentenza definitiva

Nella questione sottoposta al Consiglio di Stato il medico, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, sosteneva di aver frequentato negli anni tra il 1989 al 1994, a tempo pieno, la scuola di specializzazione e che, di conseguenza gli era dovuta la borsa di studio prevista dall’art. 11 legge n. 370 del 1999 e dal D.M. 14 febbraio 2000. Respingendo l’appello, il Consiglio di Stato ha affermato che le indicate norme attribuiscono il beneficio esclusivamente ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina presso le università dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del TAR del Lazio con esclusione degli altri.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 3705/2009
Passaggio di posizione da un ente all’altro

In materia di rapporto di lavoro del personale medico degli enti previdenziali, l’art. 118 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 – disposizione applicabile in forza del rinvio disposto dall’art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, che estende a detto personale “gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833″ – garantiva, nel caso di passaggio, nello stesso o in diverso ente, ad una posizione funzionale superiore con servizio prestato senza soluzione di continuità ovvero alla medesima posizione o in posizione inferiore, esclusivamente il diritto alla conservazione del “maturato economico” in godimento e non anche una piena equiparazione del servizio prestato anteriormente rispetto a quello successivo. Ne consegue che, ove il lavoratore sia transitato da un ente all’altro (nella specie, dall’USL all’INPS), ai fini della determinazione dell’effettiva anzianità di servizio non può essere riconosciuta l’anzianità pregressa.

Corte d’Appello di Roma – sentenza del 23 febbraio 2009
Risarcimento al medico diffamato a mezzo stampa

In linea generale, per escludere la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa e, quindi, l’antigiuridicità del fatto devono sussistere: l’interesse al racconto; la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, in cui propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in “argomenta ad hominem” né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità dei racconto che tollera soltanto inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Nella vicenda specifica, relativa ad un articolo giornalistico che vedeva interessato un medico INPS, veniva riconosciuto, in favore di quest’ultimo, il risarcimento del danno patito per violazione dell’obbligo di continenza. Osservava la Corte d’Appello, tra gli altri aspetti, che, nel caso, non poteva affermarsi la sussistenza di una esposizione dei fatti contenuta negli spazi strettamente necessari né che la critica giornalistica fosse stata espressa con correttezza formale.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 20581/2008
L’anzianità va riferita esclusivamente al lavoro subordinato.

L’accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, benché estraneo al comparto sanità e non avendo espressamente ad oggetto la nozione contrattuale di “esperienza professionale” dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, fornisce utili elementi interpretativi – autonomamente e direttamente interpretabili dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 ancorché non abbiano formato oggetto di censure da parte del ricorrente – per ricomprendervi le attività maturate nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato atteso che, ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività (regolata dagli artt. 5 e 12 del citato contratto collettivo), considera valida esclusivamente l’esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente del servizio sanitario nazionale, senza soluzioni di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità di cui al c.c.n.l. 2 giugno 1998. Conseguentemente, il riferimento all’anzianità “con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato” va riferito esclusivamente al lavoro subordinato, tanto più che il lavoro autonomo convenzionato, pur comportando una esperienza professionale nel settore della sanità, non è compreso nella nozione di “comparto”, che riguarda i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato

Corte d’Appello di Roma – sentenza del 23 febbraio 2009
HIV contratto in servizio

Riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per demansionamento e perdita di qualificazione professionale al medico chirurgo che contraeva il virus HIV nel corso di un intervento chirurgico. La perdita della possibilità per un chirurgo esperto e qualificato di svolgere attività chirurgica e ambulatoriale lede evidentemente il diritto costituzionalmente protetto della persona (art. 2) all’esplicazione della personalità nell’ambito della “formazione sociale” lavorativa. Si tratta di danno che non può dirsi risarcito utilizzando il mero strumento dell’applicazione delle “tabelle” elaborate dalla giurisprudenza di merito per il risarcimento del danno non patrimoniale strettamente “biologico” in misura sostanzialmente “uguale per tutti” e riferite a un “valore uomo” di base. E’ però evidente che la lesione all’integrità biologica di un avvocato, di un ingegnere o di altro professionista dovuta a infezione da HIV non comporta un danno alla vita professionale identica a quello subito da un medico che ha normalmente un contatto “fisico” con i pazienti con rischi di contagio diretto e di contaminazione, sia, genericamente, dell’ambiente ospedaliero, sia, in modo più specifico, del teatro operatorio.

Corte di Cassazione – sentenza n. 11004/2009
Niente anestesia per i piccoli interventi

Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

Corte di Cassazione – sentenza n. 1866/2009
Obbligo di garanzia del responsabile di struttura

Grava sul responsabile della funzione sanitaria all’interno di una struttura, un pregnante obbligo di garanzia. L’omissione di approfondimenti diagnostici da cui derivava, nel caso specifico, la morte della paziente implica, la responsabilità dell’indicato sanitario. In particolare, al responsabile della struttura sanitaria complessa veniva addebitato a titolo di colpa un comportamento imperito e negligente, per non aver sottoposto la donna ad un corretto percorso diagnostico (mancata visita infettivologica) e terapeutico, in una situazione (affezione tubercolare) in cui non si evidenziavano speciali difficoltà.

Corte di Cassazione – sentenza n. 5579/2009
Partecipazioni in società: si rischia l’incompatibilità

Ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, il dipendente sanitario non può essere titolare o socio in compartecipazione di imprese che possano configurare conflitto di interessi col Servizio Sanitario Nazionale; tale potenziale conflitto già sussisterebbe per il solo fatto di detenere una partecipazione.
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere comunque proporzionale alla gravità dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell’esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente.
La Corte di Cassazione ha confermato, nel caso di specifico, la legittimità del licenziamento per giusta causa del dirigente SSN, posto in essere dalla ASL, anche se il sanitario era semplice socio di capitali, estraneo alla attività amministrativa della società di cui deteneva una partecipazione del 30%.

Corte di Cassazione – sentenza n. 5457/2009
Incarichi struttura complessa: vietate le discriminazioni

Secondo la procedura, il direttore generale provvede alla attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita Commissione. La procedura selettiva è quella affidata alla Commissione, mentre la scelta del dirigente sanitario al quale affidare l’incarico, nell’ambito della rosa indicata, spetta al direttore generale. Si tratta di un incarico fiduciario connotato dal fatto che la Pubblica Amministrazione – e per essa il direttore generale – agisce con i poteri del datore di lavoro privato sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuta a motivare la propria scelta fiduciaria. In particolare è demandato alla Commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l’incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Ciò non toglie che la scelta del direttore generale debba essere ispirata al criterio del buon andamento della pubblica amministrazione; però, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato ed assoggettato al disciplina privatistica, il dipendente non può addurre tale criterio come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che in generale sorgono per effetto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro. Viceversa opera l’ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l’altro, vieta pratiche discriminatorie, sicché il dirigente al quale sia stato preferito altro candidato può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di corretta e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale.

Tribunale di Bari – Sentenza n. 827/2009 –
Risarcimento danni per infezioni ospedaliere

La diligente sterilizzazione dell’ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature, costituisce obbligo precipuo della casa di cura che, in virtù del contratto di spedalità, è tenuta ad offrire ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e tecnica medica.
Le conseguenze dannose non possono attribuirsi al medico esecutore dell’intervento che si sia avvalso sia di strumenti chirurgici monouso e sia di ulteriore strumentazione custodita presso la struttura, essendo l’evento derivato, nel caso specifico, dalla violazione di obblighi gravanti in linea principale proprio sulla struttura sanitaria.La casa di cura, pur avendo dimostrato di aver seguito di consueto la disinfestazione e sterilizzazione delle sale operatorie nel giorno precedente ed in quello successivo ad ogni seduta operatoria; l’ esecuzione in sale operatorie separate degli interventi a rischio di inquinamento batterico; il campionamento dell’aria delle sale operatorie; la sterilizzazione delle attrezzature chirurgiche mediante autoclavi; la sostituzione delle parti intercambiabili delle attrezzature; la sterilizzazione dei sets di intervento e il posizionamento di idonei terreni di coltura, si riteneva non avesse comunque provato di aver disinfettato e sterilizzato con successo la sala e le apparecchiature medesime, o provata, in alternativa, l’inesistenza del rapporto di causalità fra l’inadempimento ed il danno, per la preesistenza dell’infezione.

Corte di cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 6224/2009 – Collaborazioni esterne ASL
La risoluzione di un rapporto a termine avente ad oggetto prestazioni professionali, che venga risolto prima della sua scadenza, può concretizzare – se il recesso è privo di qualsiasi valida giustificazione, e tanto più nel caso in cui trovi fondamento in motivi illegittimi – un inadempimento contrattuale suscettibile di determinare pregiudizi economici, liquidabili in caso della prova della loro esistenza anche con criteri equitativi. Non è idoneo ad escludere il risarcimento il fatto che si tratti di un recesso anticipato posto in essere dalla ASL rispetto ad un rapporto di collaborazione esterna retribuito mediante compensi ad “accessi” nel limite massimo di due alla settimana, e quindi, alla effettiva prestazione.

Corte Costituzionale – sentenza n. 19/2009 Congedo al figlio convivente di persona in situazione di disabilità grave
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.Secondo la Consulta, “La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell’istituto. Questa, infatti, consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall’età e dalla condizione di figlio di quest’ultimo. Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell’unico figlio convivente del disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest’ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione”.

Tribunale di Taranto – sentenza del 2 febbraio 2009 Riconoscimento economico di mansioni superiori
La disciplina legislativa prevede che in caso di assegnazione del lavoratore dipendente ASL a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite, l’attribuzione è da ritenersi affetta da nullità, ma al lavoratore è corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, e ciò senza sbarramenti temporali, in applicazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. È pur vero però che si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle dette mansioni superiori. Allorquando si provi l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori di cui si chiede il riconoscimento giudiziale, ma non che nel periodo di riferimento si sia anche realizzata la prevalenza di siffatte mansioni rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, la richiesta – come avvenuto nel caso di specie – potrà non essere accolta.

Corte dei Conti – sentenza n. 137/2009 Riduzione dell’entità del risarcimento
Se il medico si rende responsabile di danni arrecati ad un paziente a titolo di colpa grave può essere chiamato a risarcire l’ASL per il danno erariale subito da quest’ultima. La Corte dei Conti, tuttavia, nel caso specifico, ha ritenuto che, in considerazione delle indubbie difficoltà dell’intervento operatorio, delle caratteristiche che lo hanno contrassegnato, apparisse equo ridurre l’addebito nei confronti dei medici. La situazione di maggior rischio derivante, in alcuni settori di azione dei pubblici poteri, dall’esercizio di attività potenzialmente di danno, può essere posta a fondamento dell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito cosicché, nel caso, è stato confermato l’esercizio di detto potere riduttivo valutando, comunque, la rischiosità della professione medica.

Corte di Cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 2468/2009 Test HIV solo con il consenso
L’art. 5, co. 3, L. 5 giugno 1990, n. 135 – secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti Hiv senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse – deve essere interpretato alla luce dell’art. 32, co. 2, Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente. Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro) che il giudice deve indicare nella motivazione.

Tar Puglia – Bari – sentenza n. 16/2009 Liste Direttori Generali: per l’accesso basta l’esperienza
Per accedere all’elenco dei direttori generali dell’azienda sanitaria è sufficiente possedere un’esperienza quinquennale di direzione. Quello che era stato uno degli orientamenti giurisprudenziali sui quali il Consiglio di Stato si era pronunciato per tre volte in quattro anni, viene ora confermato da una recente sentenza del Tar Puglia.
È il collegio della prima sezione di Bari, con la sentenza n. 16/2009, a confermare la tesi secondo cui per l’inclusione all’elenco dei direttori generali non è necessario il possesso di una formale qualifica dirigenziale, ma soltanto avere alle spalle cinque anni di esperienza. Un ruolo, quindi, ha sottolineato il Collegio, “di per sé non necessariamente dirigenziale”, per soggetti e strutture che, per la loro natura, siano tali da configurare una posizione dirigenziale.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 5025/2009 Licenziato primario litigioso
Trattare male colleghi e dipendenti può costare caro. Fino alla revoca dell’incarico. È successo ad un primario anestesista trentino, burbero e collerico, che era stato sollevato dall’incarico di responsabile dell’unità operatoria e trasferito presso un altro reparto. Motivo il caratteraccio del dirigente e il suo pessimo modo di rapportarsi a colleghi e dipendenti.
La scelta di confermare o meno un incarico dirigenziale e organizzativo rientra nella potestà di autorganizzazione dell’amministrazione. La Cassazione fa il punto sulle doti imprescindibili per ogni medico e sul diritto per le strutture sanitarie di poter revocare gli incarichi dirigenziali, discrezionali, sulla base di considerazioni tecniche, ma anche sull’esercizio del proprio dovere “secondo i principi di correttezza e buona fede senza alcuna valutazione di merito”.

Tar Sardegna – sentenza n.194/2009 Contratti: mancate notifiche Asl privati. Regione vince
Sulle mancate notifiche attinenti al “triangolo sanitario” (Asl-Regione-privati) si è pronunciato il Tar Sardegna, con la sentenza n. 194/2009, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un’associazione contro la Regione Sardegna.

Corte di Cassazione – Sesta sezione Penale – sentenza n. 11004/2009 Niente anestesia per i piccoli interventi
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 29817/2008
Sottoutilizzazione e rotazione degli incarichi

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata da un dirigente medico che riteneva di aver subito da parte dell’Azienda una illegittima sottoutilizzazione lavorativa tale da determinare un malessere psico-fisico.
I giudici hanno chiarito che la normativa codicistica sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (rapporti chiaramente privati) si applica ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato “in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal decreto” e, quindi, pone una decisiva limitazione per l’applicabilità della “normativa generale” ai “rapporti speciali” con essenziale riferimento alla compatibilità con la specialità, appunto, del rapporto che deve essere correttamente verificata in sede interpretativa ed applicativa”.

Tar Puglia – Lecce – ordinanza n. 1181/2008
Destituzione DS per fondati motiviIl

Tar Lecce ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di rimozione del Direttore Sanitario destituito dal Direttore Generale ASL, condividendo le censure formulate.
Sulla base di una sommaria valutazione della vicenda, propria della specifica fase processuale, il tribunale amministrativo, ritenendo sussistere la propria giurisdizione, ha affermato da una lato la sussistenza del potere del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale di procedere discrezionalmente (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell’attività concretamente espletata) e, dall’altro, che l’impugnato provvedimento di nomina di altro direttore sanitario (implicante la contestuale sostituzione del precedente incaricato) era privo della necessaria motivazione (ai sensi dell’art. 3 Legge n. 241/1990) in ordine alle ragioni determinanti la mancata conferma ed era stato adottato in difetto della previa comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n. 241/1990).

Corte di Giustizia Europea – sentenza n. 140/2009
Definizione giuridica di medicinale

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con recentissima sentenza, in ordine ad una significativa vicenda, ha indicato alcuni importanti canoni interpretativi relativi al delicato ed attuale tema della individuazione di ciò che è farmaco e ciò che non può comprendersi in questa categoria. L’art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che, esclusi i casi di sostanze o composizioni destinate a stabilire una diagnosi medica, un prodotto non può essere considerato come medicinale ai sensi di tale disposizione quando, tenuto conto della sua composizione – compreso il dosaggio di sostanze attive – e in condizioni normali di uso, non è idoneo a ripristinare, correggere o modificare in modo significativo funzioni fisiologiche dell’uomo, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica.

Corte Costituzionale – sentenza n. 19/2009
Congedo al figlio convivente di persona in situazione di disabilità grave

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Corte di Cassazione – Terza sezione Civile – sentenza n. 20/2009
Tutela di categoria per il paziente

Il paziente, considerato quale “consumatore”, può avvalersi delle disposizioni introdotte dal Legislatore a tutela della specifica categoria e ,quindi, anche di quelle norme dirette a porlo nella condizione di richiedere tutela giudiziaria là dove è per lui più agevole, ovverosia nel luogo in cui risiede.
La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in confronto di un medico allegando che da una prestazione da lui eseguita presso il proprio studio è derivato all’attore un danno, deve essere qualificata come domanda fondata su contratto di prestazione d’opera professionale, di cui si fa valere un adempimento inesatto.
Paziente e medico e per esso la struttura sanitaria in cui opera, assumono, pertanto, nel contratto di prestazione d’opera professionale medica, le rispettive qualità di consumatore e professionista.

Tribunale di Sciacca – sentenza del 1° aprile 2008 -
Sospensione dirigente non lesiva della dignità

A norma dell’art. 19 comma 2 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria, “il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque, per fatti estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5/12/96″.
La valutazione che l’amministrazione deve fare, in sede di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, attiene non già all’accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati e della loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell’ambito dei pertinenti procedimenti disciplinari e/o penali, quanto all’incidenza che talune circostanze sono suscettibili di provocare in termini di turbamento dell’ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa amministrazione ha il preciso dovere di salvaguardare, anche impedendo, sia pure temporaneamente, al dipendente che lo minaccia, per essergli contestati fatti la cui gravità coinvolge anche profili penali, il proseguimento del servizio.

Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale – sentenza n. 40789/2008
La diagnosi va accertata di persona

E’ da ritenersi negligente la condotta del medico responsabile dell’intervento chirurgico, che proceda al trattamento sulla base della diagnosi comunicata verbalmente in sala operatoria da uno dei partecipanti all’equipe.
Non può in sostanza operare nella fattispecie il principio dell’affidamento, risultando che il responsabile dell’intervento nell’affidarsi alla diligenza altrui, ha in realtà violato elementari norme precauzionali, omettendo di porre in essere quella minima attività di riscontro che la situazione concreta avrebbe senza dubbio richiesto.

Tar Sardegna – sentenza n. 48/2009
Risarcimento per servizio festivo

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno psicofisico subito per aver fornito prestazioni lavorative anche nel giorno destinato al riposo settimanale senza avere successivamente fruito, per esigenze di servizio, del riposo compensativo.
In relazione a tali evenienze l’articolo 22 del CCNL 5 dicembre 1996, riguardante i dirigenti medici, statuisce il divieto di monetizzazione.
Ritiene il collegio che la norma non impedisca che, in caso di impossibilità del riposo compensativo – come avviene nel caso di specie perché il ricorrente non è più in servizio presso l’Università – l’espletamento del servizio festivo debba essere risarcito al dipendente con una somma che, in via equitativa, si determina moltiplicando il numero delle ore svolte per l’indennità di straordinario dovuta nel periodo di riferimento.

Corte di Cassazione – sentenza n. 29345/2008
Trattamento economico dei medici specializzandi

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1998-1999 al 2001-2002, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 33, della legge 2 dicembre 1995, n. 549 e dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

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