Rischi penali per la guardia medica che nega il servizio all’ammalato. È prevista infatti una condanna penale per rifiuto di atti d’ufficio se la guardia medica dirotta il paziente al 118, per un’ospedalizzazione, senza averlo prima visitato. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 35344, depositata l’11 ottobre scorso. Giudicata debole e quindi respinta la tesi difensiva del medico che non aveva strumenti sterili in studio. A illustrare la sentenza della Corte di Cassazione, il settimanale Sanità del Sole 24 Ore.

«Una guardia medica – l’articolo di Sanità introduce la vicenda – contattata telefonicamente per due volte dai familiari di un’anziana ammalata tetraplegica per un’ostruzione al catetere, si limita a sollecitare l’intervento del 118 adducendo la motivazione di essere sprovvisto del set sterile necessario per l’operazione di sostituzione del catetere».

«L’urgenza dell’intervento – ribadiscono gli ermellini – specie in campo sanitario, va apprezzata con riferimento al pregiudizio, anche potenziale e non necessariamente irreparabile, che può comunque derivare al paziente dalla mancata o tardiva assistenza sollecitata».

«Il terzo grado di giudizio – scrive il settimanale – ha continuato a dare torto al medico, in quanto il mancato intervento presso l’abitazione dell’anziana configura un “vero e proprio rifiuto di atti d’ufficio, considerato che il medico, in maniera aprioristica e irresponsabile, non pose a disposizione della paziente la propria professionalità, non effettuò alcuna valutazione sulla necessità eventuale di apprestare le necessarie cure e si limitò a suggerire l’opportunità di richiedere l’intervento del 118».

«È dovere imprescindibile del medico – richiama in conclusione la Suprema corte – prestare la propria opera per fronteggiare e alleviare lo stato di sofferenza dell’ammalato, non essendo tollerabile che costui venga lasciato soffrire con pericolo di ulteriori complicazioni. Durante il turno di guardia, il medico è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente».
Fonti: Sanità del Sole 24 Ore, 21 – 27 ottobre, pag. 1, 35.

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