Il dirigente medico che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, nel caso in cui non eserciti il detto potere e non usufruisca quindi del periodo di riposo, non ha il diritto all’indennità sostitutiva, a meno che non  provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla suddetta fruizione. Né sarebbe consentito, ai sensi dell’art. 1367 del codice civile, interpretare la disposizione contrattuale nel senso che si riferirebbe a tutti, indistintamente, i dipendenti con qualifica dirigenziale, indipendentemente dalla titolarità del potere di determinare il proprio periodo di ferie, perché allora si porrebbe in contrasto con il principio inderogabile dell’irrinunciabilità delle ferie (art. 36, comma terzo, Cost.). (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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