L’iscrizione all’albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche a quelle ausiliarie, per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione. È escluso il reato di esercizio abusivo della professione nel caso in cui il medico proceda alla somministrazione di anestesia locale per la realizzazione di interventi di chirurgia plastica a livello ambulatoriale in assenza della specializzazione in anestesia. La rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell’operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità interventi di anestesia generale (narcosi) – non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo-analgesia. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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