Con l’Intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni è possibile, in caso di emergenza, per il farmacista dispensare medicinali con obbligo di prescrizione medica, anche in assenza della medesima. Il provvedimento risponde, all’esigenza dei pazienti in situazioni di emergenza e valorizza la professione del farmacista e il suo rapporto con i cittadini. Il decreto ministeriale approvato dalla Conferenza unificata è frutto del dialogo con la Federazione degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici. Regolamenta il ricorso ad una procedura, che ha tutte le caratteristiche di una “deroga” a quanto previsto dalla normativa vigente sulla erogazione dei medicinali, come previsto dal decreto legislativo 274 del 2007. Il decreto garantisce la non interruzione di un trattamento in corso per i casi di patologie croniche ed acute o in occasione di dimissione ospedaliera, salvaguardando la tutela della salute pubblica e il ruolo del medico, che è l’unico ad avere la facoltà di prescrivere un medicinale. L’erogazione di farmaci in tali situazioni non avviene a carico del Servizio sanitario nazionale. In caso di patologia cronica quale diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva, il farmacista può consegnare il medicinale a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali l’esibizione da parte del paziente o della persona che si reca in farmacia in sua vece di uno dei seguenti documenti:
· un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
· un documento originale firmato dal medico attestante la patologia cronica di cui il paziente è affetto con l’indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
· una ricetta scaduta da non più di trenta giorni.

Altre condizioni che consentono al farmacista di poter consegnare il medicinale sono: la presenza nella medesima farmacia di una precedente ricetta o la conoscenza diretta dello stato di salute del paziente da parte del farmacista (art. 2). In caso di patologia acuta che implica la necessità di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l’ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali: la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto o l’esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato . Nei casi in cui dai documenti, relativi ad una patologia cronica, esibiti dal cliente non si evinca il nome del farmaco, questi è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto, che sarà conservata dal farmacista. La stessa dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che richiedono la consegna di un medicinale a fronte dell’esibizione di una confezione inutilizzabile. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto anche in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione attestante la dimissione ospedaliera, emessa nel giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. La consegna non è effettuabile per medicinali iniettabili, tranne in casi quali la dimissione ospedaliera, la consegna di insulina o di antibiotici monodose; comunque la consegna non può riguardare i medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti Si è ritenuto opportuno prevedere che sia consegnata una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, con l’esclusione dei soli antibiotici iniettabili monodose, che potranno essere forniti in numero sufficiente per assicurare continuità di trattamento fino al contatto con il medico. Al fine di ricondurre la situazione di “emergenza” alla normalità, il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che deve comunque informare il medico curante. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. Ai fini del monitoraggio del ricorso a tale modalità “eccezionale” di consegna di un medicinale, infine, i farmacisti sono tenuti a registrare ogni consegna effettuata; i dati saranno utilizzati per la valutazione di eventuali integrazioni o correzioni della disciplina in questione da parte dell’autorità sanitaria.

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