- Corte di Cassazione – sentenza n. 2622/2009 – Disciplina del rimborso Irap
- Consiglio di Stato – parere n. 3991/2008 – Assenza in occasione della visita medica
- Corte di Cassazione – sezioni unite Civili – sentenza n. 3677/2009 – Reintegrati i dirigenti pubblici revocati con atto illegittimo
- Tribunale di Bologna – sentenza del 19 gennaio 2009 – La diagnostica deve essere sempre attenta
- Tar Puglia – Bari – sentenza n. 15/2009 – Competenza del ricettario regionale
- Consiglio di Stato – Sentenza n. 1343/2009 – Allineamento remunerazione docente universitario
- Tar Molise – sentenza n. 41/2009 – Esposizione alle radiazioni come causa di servizio
- Tar Sicilia – sentenza n. 226/2009 – Si, al pagamento per mansioni superiori
Corte di Cassazione – sentenza n. 2622/2009
Disciplina del rimborso Irap
Confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che non riteneva assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista (medico anestesista), in quanto, risultava incontestato l’accertamento fattuale riguardante l’assenza di una sua struttura organizzata. Il medico esercitava, la propria professione all’interno di una struttura sanitaria e su chiamata della struttura medesima e non dell’assistito. Ha osservato la Suprema Corte che, in mancanza di una qualunque organizzazione propria, deve ritenersi che la ratio decidendi della pronuncia di secondo grado sia conforme al principio di base in materia.
Consiglio di Stato – parere n. 3991/2008
Assenza in occasione della visita medica
La decurtazione del trattamento economico disposta dall’Amministrazione, in applicazione dell’art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638, nei confronti di un dipendente che sia risultato assente in occasione della visita medica di controllo, appare legittima, a nulla rilevando che l’assenza sarebbe stata giustificata dall’esigenza del dipendente stesso di recarsi presso lo studio del medico curante proprio durante la “fascia di reperibilità”, nel caso in cui il dipendente non abbia provato né l’effettivo orario di visita, né la sussistenza di situazioni cogenti che gli rendevano impossibile recarsi dal medico curante in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e neppure l’esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che giustificasse l’allontanamento dal proprio domicilio.
Corte di Cassazione – sezioni unite Civili – sentenza n. 3677/2009
Reintegrati i dirigenti pubblici revocati con atto illegittimo
Si fanno sentire i primi effetti dopo la bocciatura alla Consulta dello spoil system. I dirigenti pubblici hanno diritto a riavere il posto se l’hanno perso in seguito a una modifica della pianta organica del comune o dell’amministrazione, illegittima. È questo il principio affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 3677 del 16 febbraio 2009. Nelle motivazioni il Collegio esteso ha fatto anche un altro importante chiarimento sulla giurisdizione: i cittadini e i dipendenti pubblici possono chiedere tutela davanti all’Ago quando sono stati vittima di un atto illegittimo dell’amministrazione. In particolare, scrivono i Supremi giudici, “in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica del comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell’incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per recesso ante tempus dal contratto a tempo che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca”.
Tribunale di Bologna – sentenza del 19 gennaio 2009
La diagnostica deve essere sempre attenta
Laddove vi siano tutte le condizioni per accertare in modo rapido e tecnico lo stato di salute di un paziente, appare del tutto inspiegabile – se non con l’errore diagnostico – il perché non si sia provveduto ad eliminare ogni possibile e doveroso dubbio con l’acquisizione di ulteriori dati analitici. Nella vicenda specifica, l’omissione della verifica, si sostanziava in un’errata interpretazione determinata da negligenza. Il medico, cui è affidato il dovere di salvaguardare la vita umana, è tenuto ad adottare tutte le misure che gli consentano di accertare lo stato fisiopatologico del paziente e la terapia appropriata; dal ciò deriva che anche un’eventualità clinica o patologica, ipotizzabile come remota, impone quelle verifiche che dal punto di vista diagnostico permettono di risolvere il problema.
Tar Puglia – Bari – sentenza n. 15/2009
Competenza del ricettario regionale
Il Tar Puglia ha confermato la legittimità del regolamento che escludeva i medici dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni al presidio ospedaliero dalla possibilità di utilizzare il ricettario unico regionale con contestuale obbligo di richiesta ai medici del servizio accettazione o del pronto soccorso di trascrivere la prescrizione sul ricettario. La ratio della regola censurata non è inibire a una determinata categoria di medici l’esercizio della loro attività, bensì restringere, per quanto possibile, il numero di coloro che possono prescrivere farmaci, quando fanno carico sulla spesa nazionale e regionale per l’assistenza medica al fine di eseguire un efficace controllo di tale spesa, concentrando, per quanto possibile, nell’unica persona del medico di base, la facoltà di prescrizione.
Ferma restando la possibilità per il medico ospedaliero di indicare il principio attivo del farmaco ritenuto appropriato per l’eventuale prosecuzione della terapia, l’art. 15-decies del d.lgs. 502/1992, nel prevedere che i suddetti medici possano prescrivere farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, non implica che essi possano utilizzare il ricettario regionale attribuendo ai medici ospedalieri un possibile ma non necessario titolo a prescrivere medicinali erogabili direttamente dal Ssn.
Consiglio di Stato – Sentenza n. 1343/2009
Allineamento remunerazione docente universitario
Per il personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, anche se gestiti direttamente dalle Università, in presenza di disparità di trattamento rispetto ad altro personale sanitario, l’art. 31 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha previsto, “una indennità…nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità, previste dall’accordo nazionale unico”. Il carattere perequativo dell’indennità in questione, implica un tendenziale allineamento della posizione economica del docente universitario, operante nelle cliniche, rispetto al personale medico inquadrato nel S.S.N., ma non anche l’automatica applicazione al primo delle voci stipendiali e delle indennità del secondo.
Tar Molise – sentenza n. 41/2009
Esposizione alle radiazioni come causa di servizio
Il Tar Molise è tornato a pronunciarsi sul tema delle radiazioni ionizzanti. Argomento ancora fonte di dubbio per la normativa italiana, viene riproposto dai giudici molisani, secondo i quali non vi sono dubbi: l’esposizione alle radiazioni ionizzanti provoca infermità dovuta a causa di servizio. Questa volta il motivo del contendere è il riconoscimento dell’infermità presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo).
Tar Sicilia – sentenza n. 226/2009
Si, al pagamento per mansioni superiori
Al dipendente del Ssn che svolge mansioni superiori per oltre 60 giorni va riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta. Dopo una sentenza del 1999 (la n. 2602 del 17 dicembre), la quarta sezione di Catania del Tar Sicilia conferma un orientamento ormai stabilizzato nella giurisprudenza sanitaria, tornando a pronunciarsi sulla tematica del trattamento economico aggiuntivo dei dipendenti pubblici delle Asl.
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